martedì, 16 Aprile 2024
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Facebook, diffamazione e il risarcimento del danno

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20140130_facebook-pcFacebook è uno dei più noti social network ad accesso gratuito all’interno del quale gli utenti possono creare propri “profili personali” contenenti fotografi e, video, informazioni, liste di interessi, ma anche in cui è possibile “taggare” altri utenti, scrivere opinioni e commenti. Facebook, inoltre, permette agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulle bacheche altrui, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione delle informazioni.

Per tutti questi motivi, Facebook deve considerarsi ormai come una vera e propria piazza virtuale che, in quanto tale, può avere serie conseguenze e configurare la commissione di reati quali la diffamazione che ha a oggetto la lesione della altrui reputazione, decoro od onore, con annessi e connessi tra cui eventuali richieste di risarcimento del danno. Infatti, gli utenti del social network sono consapevoli (o meglio dovrebbero esserlo) che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che, di norma, accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografi e, video o più semplicemente messaggi o commenti pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui. Ma anche semplici commenti scherzosi o amenità aggiunte, anziché essere fruibili soltanto da una ristretta cerchia di amici, si trovano ad essere oggetto di enorme, duratura e incontrollata divulgazione, con conseguente e ripetuta violazione dell’onore o della reputazione. Peraltro, anche recentemente, la Cassazione (sentenza n. 24431/15) ha avuto modo di ribadire come l’offesa arrecata a una persona tramite un “post” pubblicato sulla bacheca del social network Facebook configuri il reato di diffamazione aggravata, così come avviene nell’offesa a mezzo stampa. Oltre tutto, ai fi ni della integrazione del reato è sufficiente che il soggetto la cui reputazione sia lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. Pertanto, l’uso di Facebook può portare a conseguenze molte spiacevoli; da un lato, la commissione di un reato aggravato con pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (595 cp), mentre, dall’altro lato, una probabile richiesta del risarcimento del danno patrimoniale da parte della persona offesa.
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