giovedì, 25 Aprile 2024
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Guida in stato di ebbrezza: quando l’alcol test è nullo per il mancato avviso al difensore

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ebbrezzaIn tema di guida in stato di ebbrezza, il cui divieto è disciplinato dall’articolo 186 del C.d.S., si è recentemente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015. È stato affrontato il problema della nullità dell’esame alcolimetrico nel caso in cui l’accertatore non abbia avvertito il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per effettuare il test. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 114 disp. att. c.p.p. secondo cui «nel procedere al compimento degli atti […] la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia», e dall’art. 356 c.p.p., che afferma come «il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere […]». L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore è riferibile, secondo la maggioritaria giurisprudenza, anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente, con la conseguenza che l’eventuale mancanza di tale “avvertimento” integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. In merito a ciò l’art. 182, comma 2, c.p.p., stabilisce che «quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo». Dunque, le Sezioni Unite, cercando di fare chiarezza, hanno evidenziato come la nullità non discenda direttamente dal mancato avviso di farsi assistere, ma dalla presunta non conoscenza da parte dell’indagato di tale facoltà. Inoltre, nella fattispecie trattata dalla Corte di Cassazione, l’indagato non assisteva all’atto nullo in quanto non era a conoscenza della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e non poteva quindi eccepire la nullità, né prima del compimento delle operazioni di alcoltest, né immediatamente dopo. In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fi no al momento della deliberazione della sentenza.

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