giovedì, 28 Marzo 2024
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Processo troppo lungo? Arriva il risarcimento

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sansa_flash_1826787_297335Le procedure giudiziali in Italia hanno a volte tempistiche troppo lunghe, che di fatto possono arrecare un danno patrimoniale o non patrimoniale al cittadino, leso dalle lungaggini della giustizia. La Corte Europea dei diritti dell’uomo con la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” ha posto un freno a ciò. La c.d. Legge Pinto (n° 89 del 24.03.2001 e successive modifiche) prevede, infatti, un’equa riparazione del danno in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

I criteri fissati dalla L. Pinto indicano detto termine nel superamento di: a) 3 anni per il I°= grado; b) 2 anni per il 2°= grado; c) 1 anno nel giudizio di legittimità in Cassazione; d) 3 anni per il processo di esecuzione forzata; e) 6 anni per la procedura concorsuale. Tuttavia per aversi un danno risarcibile occorrerà che siano superati complessivamente i 6 anni di durata del giudizio. La somma spettante a titolo di indennizzo varia da un minimo di e 500,00 ad un massimo di e 1.500,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede i succitati termini di ragionevole durata del processo. Detto risarcimento deve tener conto: 1) dell’esito del processo in cui si è verificata la violazione; 2) del comportamento del giudice e delle parti; 3) della natura degli interessi coinvolti; 4) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Il Magistrato, tuttavia, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dovrà valutare anche la complessità del caso e l’oggetto del procedimento. Detti criteri sono stati affinati dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 803 del 20.01.15, la quale ha anche chiarito che il risarcimento non è dovuto se l’irragionevole durata del processo è da imputarsi ad inutili e pretestuosi rinvii chiesti dalla parte. La domanda di equa riparazione si propone, a mezzo avvocato, con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente. L’azione, salvo casi particolari, va promossa nei confronti del Ministro della Giustizia, entro il termine tassativo di 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Addì 18.05.15 è stato siglato un accordo con la Banca d’Italia al fine di velocizzare le procedure per il pagamento degli indennizzi deliberati, che finalmente prevede tempi massimi per il risarcimento di soli 120 giorni.

 

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