sabato, 20 Aprile 2024
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Lavoro in nero: quali rischi per il lavoratore ed il datore di lavoro?

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La crisi economica e la disoccupazione dilagante spingono sempre più persone a prestare attività lavorativa senza previa stipula di un regolare contratto, tant’è che la lotta al lavoro nero negli ultimi anni si è particolarmente inasprita. L’emersione del lavoro nero potrà solo giovare al lavoratore, perché la regolarizzazione potrà comportare l’accertamento di crediti di lavoro e lo tutelerà per il futuro. Ciò, tuttavia, a patto che egli non percepisca una indennità di disoccupazione/ cassintegrazione o altro sussidio sociale che presupponga lo stato di disoccupazione, come meglio si vedrà infra. L’emersione del lavoro nero risulterà particolarmente pesante per il datore di lavoro a seguito dell’entrata in vigore (24.09.2015) del D. Lgs 151/2015 del Jobs Act, che prevede una maxi-sanzione da e 1.500,00 ad e 36.000,00 euro per ogni lavoratore in nero.

Viene di fatto introdotto un nuovo sistema a scaglioni, in cui la sanzione è tanto più grave quanto più la violazione commessa si è protratta nel tempo. Dette sanzioni subiscono, inoltre, una maggiorazione minima del 20% in caso di impiego di minori e di stranieri e possono comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale laddove il personale fuori regola superi il 20% di quello totale. Quanto, invece, al lavoratore che abbia falsamente dichiarato al Centro per l’impiego o all’INPS di essere disoccupato, può scattare a suo carico una denuncia per il reato di “Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” (art. 483 C.P.), che prevede la pena della reclusione fino a due anni. Nel caso, poi, il lavoratore abbia anche indebitamente percepito indennità non spettantegli, scatta l’ulteriore reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” (art. 316 ter C.P.), che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni; a meno che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad e 3.999,96: in tal caso è previsto solo il pagamento di una somma da e 5.164,00 ad e 25.822,00 e comunque mai oltre il triplo del beneficio conseguito).

Il lavoratore, inoltre, decadrà dai benefici concessigli e dovrà restituire le somme indebitamente percepite e risarcire gli ulteriori danni. Alla luce di ciò si impone un’attenta riflessione per entrambe le parti del rapporto lavorativo.

 

avv. Laura Giolo
email: info@studiolegalegiolo.com

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