venerdì, 29 Marzo 2024
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Diritto Penale: messa alla prova per adulti: cos’è?

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legge_uguale_360L’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova” si inserisce nel solco della Giustizia c.d. riparativa. E’ stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con Legge 28.04.2014 n° 67, pubblicata in G.U. addì 2.05.2014 ed entrata in vigore il 17.05.14., con la previsione degli artt. 464-bis/ novies e 168-bis/quater c.p.p.

Esso permette, su istanza del solo interessato o di suo difensore munito di procura speciale, la sospensione del procedimento penale dell’indagato o dell’imputato, il quale elabori, d’intesa con l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), un programma di trattamento che preveda: 1) le modalità di coinvolgimento dell’indagato/imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel reinserimento sociale; 2) le prescrizioni comportamentali e gli specifici impegni che il predetto assume per elidere o attenuare le conseguenze del reato, quali ad es. il risarcimento del danno, il lavoro di pubblica utilità o il volontariato di rilievo sociale; 3) le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa.

La prestazione di lavoro di pubblica utilità presenta le seguenti caratteristiche: a) non deve essere retribuita; b) deve tener conto delle specifiche professionalità ed attitudini dell’indagato/imputato; c) deve avere durata minima di 10 giorni, anche non continuativi; d) deve svolgersi in favore della collettività presso Stato, Regioni, Comuni, onlus, aziende sanitarie oppure presso organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, anche internazionali; e) la durata giornaliera della prestazione non può superare le 8 ore; f) la prestazione lavorativa deve svolgersi con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di salute, di lavoro, di studio, di famiglia dell’interessato.

Un simile istituto – preannunciato ormai da diversi anni – non costituisce una novità per l’ordinamento giuridico italiano, in quanto già il d.p.r. n° 448/1998 aveva previsto una disciplina assai simile per i minorenni e per coloro che siano divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Trattasi di una forma di c.d. “probation”, mutuata dal diritto anglosassone, che costituisce una nuova causa di estinzione del reato ed un nuovo procedimento speciale. Essa implica una rinuncia dello Stato alla potestà punitiva, subordinata al buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita.

L’impianto normativo della legge n° 67/2014 è strutturato sull’esigenza di individuare soluzioni deflattive del processo, stante il rilevante carico di procedimenti penali in Italia, nonché alternative al carcere, onde ovviare alla drammaticità del sovraffollamento carcerario. Il tutto nel rispetto dei principi di proporzionalità e di legalità della pena. Esso mira altresì alla rieducazione ed umanizzazione della pena, come sancito dall’art. 27 della Costituzione, nonché all’adeguamento alle previsioni dell’Unione Europea: non si dimentichi in proposito che l’Italia è già stata condannata dalla Corte di Strasburgo per non aver garantito ai detenuti uno spazio minimo, identificato dal Comitato per la prevenzione della tortura. Sostanzialmente il legislatore offre un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale, considerati tali quelli indicati nell’art. 168 bis c. p., ovverossia: quelli relativi a procedimenti penali per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. 

La “ratio” della nuova disciplina risponde ad una logica di mitezza ed umanità del sistema penale; essa rappresenta un importante cambiamento di rotta in materia di politica criminale, atteso che nella messa alla prova il lavoro di pubblica utilità diventa la prescrizione principale di un provvedimento che non  applica pena alcuna, né sancisce responsabilità di sorta.  Evidentemente il legislatore ha preso atto che l’inasprimento incontrollato delle pene e dei reati, in ispecie a carico dei recidivi, non ha sortito l’effetto sperato ed ha prodotto il quasi collasso dell’intero sistema penitenziario.

Ciò che caratterizza l’istituto introdotto dalla legge n° 67/2014 dal punto di vista afflittivo è il lavoro di pubblica utilità.   Questo, tuttavia, non va confuso con il medesimo lavoro di pubblica utilità previsto dal d.lgs. n° 274/2000, che può essere comminato dal Giudice di Pace quale vera e propria sanzione, se richiesta dall’imputato. Né va confuso con la possibilità di sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con lavori di pubblica utilità, che il codice della strada prevede in ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, laddove non vi sia opposizione da parte dell’imputato. E ancora non va confusa con l’istituto dell’”affidamento in prova al servizio sociale”, previsto dalla legge n° 354/75, misura alternativa al carcere, che presuppone una condanna definitiva già passata in giudicato. Nel “procedimento di sospensione con messa alla prova”, infatti, è escluso il carattere sanzionatorio ed è privilegiato l’aspetto rieducativo e di prevenzione sociale, senza che si entri nel merito di una eventuale responsabilità del reo. La prospettiva di fondo è quindi radicalmente diversa, atteso che non si passa attraverso l’inflizione di una condanna, successivamente convertita nei lavori socialmente utili, quale forma alternativa di espiazione della pena.

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