martedì, 16 Aprile 2024
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Il diritto all’oblio su internet, come funziona in Italia

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Idiritto-allobliol diritto all’oblio è il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato ai danni che la pubblicazione via web di una notizia a valenza negativa possa arrecare all’onore ed alla reputazione di un soggetto (ad es. condanne penali o fatti di cronaca nera). Esso legittima la parte interessata ad ottenere dal motore di ricerca web la rimozione dei link lesivi. Trattasi di materia assai complessa ed articolata, su cui ferve un acceso dibattito mediatico che vede contrapposti il diritto di cronaca e di libertà di espressione al diritto alla privacy ed alla riservatezza.

La ratio del diritto all’oblio si fonda sul concetto che quando un fatto di cronaca è stato reso noto, l’interesse pubblico si affievolisce nel tempo e risulta via via di preminente tutela il diritto alla riservatezza del soggetto, che altrimenti potrebbe subire danni ad oltranza per l’indebita pubblicità derivantegli.

In sostanza si può chiedere a Google e agli altri motori di ricerca la de-indicizzazione, cioè l’eliminazione dai risultati di una ricerca del proprio nome in riferimento a quegli articoli per i quali si vuol far valere il diritto all’oblio, cosicché l’articolo interessato rimarrà sul server in cui è stato originariamente caricato, ma non verrà pubblicato. Poiché le testate giornalistiche non soggiacciono all’obbligo di cancellazione, si dovrà usare il motore interno dei giornali o la versione internazionale dei motori di ricerca. Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Comunità Europea sulla protezione dei dati personali (n° 679/2016 del 27.04.16). Siffatta normativa sostituirà in Italia il c.d. “Codice Privacy”, già in vigore dal 2004. Il legislatore comunitario ha, tuttavia, previsto che i Paesi Membri dispongano di un biennio per adattare gli ordinamenti nazionali alla nuova disciplina.

Il diritto ad essere dimenticati sull’web era già stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE in ambito giurisprudenziale (vd. sent. 13.05.14 n° 131/12) e successivamente è stato recepito dalle Corti interne. Il Tribunale di Roma, con sent. 3.12.15 n° 23771, nel qualificarlo quale una “peculiare espressione del diritto alla riservatezza”, ne ha statuito l’esistenza, a condizione che il fatto non sia recente e che rivesta scarso interesse pubblico. La stessa Corte di Cassazione, con sent. n° 1611 del 2013, si era espressa positivamente riconoscendone l’esistenza.

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