giovedì, 28 Marzo 2024
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Di cosa parliamo quando parliamo di alienazione genitoriale

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alienazione genitorialeDopo aver spiegato le principali caratteristiche della privazione del ruolo genitoriale che si possono verificare per fatto e colpa di uno dei genitori, prenderemo ora in considerazione gli strumenti per limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti da detta privazione. Si distinguono così tra: Strumenti preventivi; Rimedi e sanzioni; Punizione e riparazione.

I primi consistono in strumenti ai quali i genitori possono accedere per gestire al meglio, nel futuro, i rapporti reciproci ed i rapporti con i figli. Nel corso del giudizio per separazione o divorzio il giudice, se ne ravvisa l’opportunità, con il consenso delle parti, può adottare i provvedimenti di cui all’art. 337-ter c.c., consentendo ai coniugi di avviare un percorso di mediazione, per raggiungere un accordo, o acquisire gli strumenti dialogici e della comunicazione reciproca, diretta ad assicurare la gestone equilibrata, ed il più possibile armoniosa, dei rapporti tra di loro e con i figli.

I secondi ricorrono nelle ipotesi in cui la privazione del ruolo genitoriale assuma i contorni di fattispecie di natura penale, ossia quando il comportamento rientri nell’ipotesi di reato prevista e sanzionata dall’art. 388 c.p.: la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L’art. 388 c.p. II comma, punisce la condotta consistente nell’eludere l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, relativo all’affidamento di minori. L’elusione deve consistere nell’impedimento alla frequentazione, ed allo scambio relazionale-affettivo tra genitore e figlio. Da tenere ben presente che l’art. 388 c.p. ritiene che, la condotta omissiva, debba ritenersi tale anche quando il genitore non effettui quell’opera di stimolo con il figlio volta a far si che il bambino, se riluttante, si convinca a seguire l’altro genitore.

Va da sé che il comportamento omissivo del genitore deve essere ripetuto nel tempo non potendo certo un singolo episodio essere considerato commissione di reato. I terzi strumenti riparatori in sede civili, prevedono 4 fattispecie: provvedimenti di cui all’art. 709 ter II comma c.p.c.

Sono previste misure di carattere sanzionatorio/riparatorio dipendenti dalla gravità del comportamento: l’ammonizione, consistente in un richiamo formale al genitore autore della condotta che impe- disca la bigenitorialità; il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, in favore del minore nell’ipotesi in cui il comporta- mento tenuto provochi un danno, non di natura patrimoniale, ma di natura morale, biologico o esistenziale al minore; risarcimento del danno a carico di uno dei genitori in favore dell’altro ; paga- mento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in favore del- la cassa delle ammende; modifica dei provvedimenti sull’affido provvedimento applicato nei casi più gravi.

Misure coercitive patrimoniali di cui all’art. 614 bis c.p.c. Nelle ipotesi di inosservanza delle regole sulla bigenitorialità il giudice, valutata la gravità del comportamento, può fissare una somma di denaro che il genitore dovrà corrispondere ad ogni suo specifico comportamento contrario alla bigenitorialità ( esempio : non portare a scuola ogni volta che l’altro genitore deve prelevare il figlio da scuola).

Modifica dei provvedimenti sull’affido. Il giudice valutato il reiterato comportamento di un genitore diretto a boicottare la bigenitoralità potrà modificare l’affido. Il risarcimento del danno da fatto illecito che un genitore ha diritto di azionare nelle ipotesi in cui il comportamento dell’altro coniuge nell’impedirgli di esercitare la bigenitorialità, gli crei un danno.

 

Avvocato Marta Rossetti – Via Boschetto 5 – 30015 Chioggia (VE) tel: 041 5542084 – fax: 041 492898 – email: avv.marta.rossetti@tiscali.it

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