giovedì, 25 Aprile 2024
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Nessun mantenimento per i figli maggiorenni ultratrentenni

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Mantenimento-figliQuesto mese, prendo lo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata in punto mantenimento dei figli maggiorenni.

Con la sentenza in questione (Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12952/16, depositata il 22 giugno 2016) ha, infatti, statuito che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto.

La pronuncia in questione prende le mosse, dalla richiesta di un padre di revocare il contributo al mantenimento dei due figli, ultratrentenni, posto a suo carico dai giudici di merito. Nello specifico, la primogenita, trentatreenne, dopo aver conseguito la laurea in medicina e l’abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva successivamente frequentato una serie di corsi professionali, mentre il secondogenito, trentenne, dopo essersi iscritto a due differenti corsi di laurea, senza conseguire alcun diploma, si era iscritto ad un corso professionale poi interrotto.

La Suprema Corte, dal caso concreto prende le mosse, per enunciare una serie di principi. In primo luogo, precisa come il genitore che abbia interesse e quindi formuli la domanda diretta ad ottenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento deve provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o dall’altro lato che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corso di studi dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. In secondo luogo, prende in considerazione anche la rilevanza dell’età del figlio, avente dirit- to al mantenimento. Sotto tale profilo, la Suprema Corte evidenzia come l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura al di là dei quali sussisterebbe una forma di “parassitisimo” dei figli ai danni dei loro genitori.

Secondo il ragionamento seguito dalla Corte, infatti, i figli ultratrentenni sono adulti e con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamento concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica, in mancanza di specifiche ragioni, potrebbe costituire un indicatore di inerzia colpevole. Da ultimo, poi, sancisce il principio dell’autoresponsabilità, secondo cui, non può trovare tutela la posizione del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori.

Rispetto al caso concreto, pertanto, la Corte conclude nell’affermare che va revocato il contributo al mantenimento della primogenita, posto che la di natura solo personale di proseguire gli studi oltre l’ordinaria esigenza di specializzazione, seppur lodevole, non è coerente con l’impegno prevalente verso un’occupazione lavorativa adeguata, come anche va revocato il contributo al mantenimento dell’altro figlio, posto che la sua non autosufficienza economica è determinata dalla sua condotta inerte e disinteressata sia rispetto al percorso di studi quanto al perseguimento di un obiettivo professionale o tecnico.

 

Avv. Cristiana Volpe – Viale Marco Polo 168/D int. 76 – 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041.5610012 – Fax 041.5541381 – E-mail cristiana16@alice.it

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