venerdì, 29 Marzo 2024
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Stalking e cyberstalking

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StalkingNel febbraio 2009 è stato finalmente introdotto nel codice penale italiano il tanto atteso reato di “Atti persecutori”, meglio conosciuto come reato di “Stalking”, successivamente aggiornato nell’anno 2013. La nuova fattispecie delittuosa, prevista all’art. 612 bis C.P., punisce le condotte persecutorie e reiterate che turbino le normali abitudini di vita della vittima o che le provochino uno stato d’ansia o di paura, tale da ingenerarle un grave disagio psichico o fisico, o da determinare in lei un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un proprio congiunto. Valga come esempio il caso di un ex compagno o di un corteggiatore respinto, che -nel perseguire il proprio ossessivo oggetto del desiderio- agisca a mezzo minacce, molestie, pedinamenti, telefonate non gradite, missive, sms, chat, social network o con altre modalità intrusive.  Il reato è perseguibile su querela di parte, da presentarsi entro sei mesi dall’ultimo episodio delittuoso, ed è punito con la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione, aumentabile se perpetrato da chi ebbe una relazione sentimentale con la vittima, ed elevabile fino alla metà della pena se commesso ai danni di minori o disabili o se connesso a reato procedibile d’ufficio.  Spesso si assiste ad un’escalation persecutoria, in cui si parte da banali, sia pur fastidiosi, atteggiamenti miranti a punire, umiliare, violare la riservatezza o tenere in istato di ansia la vittima, per poi sfociare in atti di violenza psichica o fisica (ad es. sfregi) ed a volte anche in brutali omicidi, come sempre più spesso si apprende dalle cronache giornalistiche. Vittime preferenziali sono solitamente le donne. Anche la reiterata minaccia di divulgare a mezzo social network filmati ritraenti rapporti sessuali con la vittima concreta detta fattispecie criminosa, atteso che ciò è in grado di ingenerare nella malcapitata grave disagio psichico e di turbare il suo quieto vivere; peraltro ciò ha talora indotto la vittima a gravi gesti autolesionistici o al suicidio. La normativa non prevede ancora in modo specifico il reato di cyberstalking, in ipotesi le condotte lesive vengano poste in essere in maniera virtuale avvalendosi dell’uso del web e delle nuove tecnologie (sms, email, chat, social network, ecc.), particolarmente invasive stante l’enorme e rapidissima divulgazione resa possibile. Ha tuttavia supplito la giurisprudenza, appesantendo di fatto le pene allorché le modalità di stalking risultino particolarmente invasive e denigratorie. E’ tuttavia auspicabile che il legislatore riveda quanto prima la normativa per adeguarla alla nuova realtà.

 

Studio Legale Avvocato Laura Giolo – Mail: info@studiolegalegiolo.com

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