sabato, 1 Aprile 2023

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Anche il consumatore può accedere al concordato preventivo per ristrutturare i suoi debiti

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La legge n. 3 del 27.01.2012 prevede e disciplina la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tale istituto è destinato anche ai consumatori, ossia alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per finalità private ed estranee all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, i quali, in caso di sovraindebitamento, possono concordare con i creditori un piano di ristrutturazione del debito. Si parla in questi casi di “concordato preventivo del consumatore”. Qualora, quindi, un consumatore si trovi in una situazione di sovraindebitamento, ossia di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio liquido tale da rendere gravemente difficile, se non impossibile, il regolare pagamento dei debiti, egli può proporre ai propri creditori un piano che preveda, attraverso la liquidazione del suo patrimonio, delle scadenze e delle modalità di pagamento propri dei debiti, anche non integrale (fatta eccezione per i crediti alimentari, da pagare per l’intero). La proposta, depositata nel Tribunale del luogo di residenza del consumatore, viene quindi sottoposta ad un preliminare vaglio di ammissibilità da parte del Giudice e quindi all’approvazione dei creditori: l’accordo è raggiunto, e può dunque essere omologato, con il parere favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Due sono i principali vantaggi dell’istituto: 1) il primo consiste nel divieto, per i creditori anteriori alla richiesta, di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore, a partire dal momento dell’omologazione; 2) il secondo consiste invece nell’esdebitazione: su istanza del debitore, infatti, il Giudice, verificata la regolare ed integrale esecuzione del piano (che, si rammenta, non significa integrale pagamento dei debiti originari) e la ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, dichiara non esigibili nei confronti del debitore i crediti ricompresi nel piano stesso e non integralmente soddisfatti. In altre parole, l’omologazione e la successiva attuazione del piano di ristrutturazione consentono al consumatore sovraindebitato di “ripartire da zero”, libero dai debiti preesistenti, anche se non completamente soddisfatti (ovviamente ciò non vale per i debiti che egli abbia assunto dopo l’omologazione, i quali resteranno esigibili per l’intero ed alle scadenze originariamente pattuite).

avv. Silvia Mainardi

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Giorgia Gay
Giorgia Gay
Giornalista professionista, nata sulla carta ma con un'anima social e una passione per le web news

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