Nonostante l’indiscutibile necessità di offrire un rimedio alle vittime di crimini internazionali, come gli “schiavi di Hitler”, sottoposti a lavori forzati in Germania in seguito alla cattura da parte delle truppe naziste, le pretese risarcitorie di tali soggetti sono sempre state generalmente nullificate dall’operare di ostacoli procedurali quali l’immunità degli Stati e la prescrizione. Infatti, in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione, ha sempre prevalso la dottrina dell’immunità ristretta secondo la quale la giurisdizione può essere esercitata nei confronti degli Stati stranieri soltanto in relazione ad atti di natura “commerciale” o comunque privatistica.
L’impossibilità di qualificare come atti privatistici le violazioni dei diritti umani commessi dagli Stati esteri nell’esercizio di poteri sovrani (pensiamo agli atti commessi nel corso di operazioni militari di polizia o in carcere) ha sempre portato le Corti nazionali ad accordare sistematicamente l’immunità agli Stati autori di tali violazioni, anche qualora queste costituissero gravi crimini internazionali. In altre parole le Corti nazionali, mentre hanno esercitato normalmente la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri in relazione a diritti sorti da rapporti contrattuali di vario genere, dichiaravano invece il proprio difetto di giurisdizione in relazione a violazioni, anche gravi, dei diritti umani.
Con una sentenza “storica” la Corte Costituzionale (Sent. 22 ottobre 2014 n. 238 Presidente e relatore Tesauro) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG (Corte Internazionale di Giustizia) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato Straniero che consistono in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. I Giudici della Corte Costituzionale erano stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme che avrebbe imposto al Tribunale italiano adito (Tribunale di Firenze) di declinare la giurisdizione in relazione a tre giudizi instaurati contro la Repubblica federale di Germania (RFG) per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti da tre cittadini italiani, catturati nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportati in Germania per essere adibiti al lavoro forzato nei campi di concentramento.
Grazie alla “storica” sentenza n. 238/2014 la regola di diritto internazionale consuetudinaria che riconosce l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile di altri Stati, non opera nell’ordinamento italiano con riferimento a comportamenti illegittimi di uno Stato che sono da considerarsi crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti fondamentali della persona riconosciuti nella Costituzione. Sempre secondo la Corte Costituzionale, sono altresì in contrasto con la Costituzione le norme interne che procedono all’adattamento di norme pattizie che non consentono ad un individuo di agire in giudizio per le gravissime violazioni subite sul territorio italiano. Pertanto il diritto dei tre cittadini italiani di convenire in Italia, avanti un giudice italiano, la Repubblica federale di Germania è stato riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale. Va ricordato che anche la Corte di Cassazione italiana ha svolto un ruolo di primo piano nel dibattito concernente il rapporto tra immunità giurisdizionale dello Stato e tutela dei diritti umani e che oggi è l’unica Corte suprema nazionale a sostenere la necessità di sottoporre alla giurisdizione dello Stato del foro gli Stati stranieri autori di crimini internazionali. Con la sentenza Margellos la Corte di Cassazione greca aveva rigettato gli argomenti che invece sono stati ritenuti fondati su validi principi di diritto sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale.
Per concludere la nozione di sovrana uguaglianza degli Stati cade di fronte al rispetto dei diritti umani e al perseguimento di un’adeguata riparazione per le vittime dei crimini internazionali.
Avv. Elisabetta Ponzetti