venerdì, 29 Marzo 2024

La mediazione

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Un modo alternativo di composizione delle liti, diverso dunque da quello del giudizio civile, è la mediazione. L’istituto è stato introdotto con il d.lgs n.28 del 2010 e ha per oggetto tutte le controversie che non siano di competenza della giurisdizione amministrativa o di altre giurisdizioni speciali. Trattasi di un’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. In pratica il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo. L’accordo che si raggiunge vale tra le parti ma può acquistare efficacia esecutiva e costituire titolo per l’iscrizione di ipotetica giudiziale. La mediazione può essere: facoltativa, obbligatoria, delegata. La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici o privati, iscritti in apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Ogni avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. La mediazione si propone con un’istanza presentata all’Organismo senza particolari forme. Deve comunque indicare: l’organismo, le parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa, e il relativo valore. La parte che riceve l’istanza di mediazione può aderire al procedimento presentandosi il giorno fissato per l’incontro presso l’Organismo di mediazione. Attualmente la mediazione prevede un primo incontro cd. esplorativo. Se le parti presenti all’incontro manifestano la volontà di proseguire, verrà fissata altra seduta ove inizierà la vera e propria mediazione. Le parti vengono sentite in sessione congiunta. Possono essere, poi, sentite in sessioni separate e il mediatore può, se autorizzato, riferire del contenuto di tali incontri. Il raggiungimento della conciliazione può avvenire in modo spontaneo o mediante adesione alla proposta del mediatore. Il verbale di accordo costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se si ottiene l’omologa giudiziale, l’accordo costituisce titolo per l’espropriazione forzata e per le esecuzioni in forma specifica. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura e specie. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro e l’imposta sarà dovuta solo per la parte eccedente. In caso di successo le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità dovute all’Organismo di mediazione.
Avv. Marisa Biasibetti

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