domenica, 1 Ottobre 2023
 
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La tutela dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione

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La Costituzione italiana prevede, all’art. 113 primo comma, che Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Ciò significa che tutta l’attività amministrativa è sottoposta a controllo di legittimità da parte del giudice, ordinario o amministrativo, e che chi si sente leso da una decisione dell’Amministrazione pubblica può sempre opporsi ad essa.
A quale giudice devo rivolgermi, e ci sono dei termini da rispettare?
La legge stabilisce a quale autorità giurisdizionale (giudice ordinario, vale a dire Giudice di Pace o Tribunale e successivi gradi di giudizio, o giudice amministrativo, cioè Tribunale Amministrativo Regionale e, per l’appello, Consiglio di Stato) bisogna rivolgersi per tutelare i propri diritti ed interessi contro i provvedimenti amministrativi. Per esempio, contro le sanzioni previste dal Codice della Strada e contro le espulsioni decretate dal Prefetto si deve ricorrere al Giudice di Pace, contro altre tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie (violazioni di normativa concernente la privacy, ovvero relativa alla tutela del lavoro subordinato, ovvero ancora in materia ambientale) occorrerà invece rivolgersi al Tribunale. Generalmente però, contro la stragrande maggioranza dei provvedimenti amministrativi (dinieghi di permessi di costruire o di autorizzazioni commerciali, rigetto di richieste di sanatorie o di rinnovo del permesso di soggiorno, esito negativo di procedure concorsuali o di esami di Stato, sanzioni amministrative di carattere edilizio od urbanistico, esclusioni da gare pubbliche o aggiudicazioni che si ritengono illegittime, espropriazioni, piani urbanistici o territoriali che si ritengono lesivi, e l’elenco potrebbe continuare) è necessario rivolgersi al giudice amministrativo, vale a dire al Tribunale Amministrativo Regionale, che, salvo eccezioni, è il solo che ha il potere di annullare il provvedimento amministrativo che si contesta, vale a dire di eliminarne totalmente e ab origine gli effetti concreti. I provvedimenti amministrativi per legge si presumono legittimi, ed è per tale ragione che chi vuole contestarli deve farlo in tempi molto rapidi, generalmente entro 60 giorni (ma in alcuni casi anche 30) da quando l’atto ci viene notificato o in ogni caso dal momento in cui ne veniamo a conoscenza. Per questo è importante rivolgersi nel più breve tempo possibile ad un legale che sia competente in questa materia.

Che cos’è il procedimento amministrativo? chi può prendervi parte?

Il procedimento amministrativo è quella fase che si compie all’interno dell’Amministrazione competente (Ministero, Regione, Provincia, Comune, eccetera) e che precede l’emanazione del provvedimento finale. A volte a questa fase possono partecipare anche 2 o più amministrazioni, quando siano numerosi gli interessi pubblici coinvolti. La fase procedimentale è una sorta di “istruttoria” che dovrebbe servire all’Amministrazione procedente ad avere un quadro il più completo possibile della situazione, e ad adottare la decisione finale solo dopo aver attentamente vagliato e ponderato tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti e le diverse opzioni decisionali possibili. Per questa ragione la legge fondamentale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, stabilisce che l’Amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento a tutti coloro che saranno destinatari della decisione finale, e che costoro, e in ogni caso qualunque portatore di interesse pubblico o privato, possono intervenire nel procedimento, esaminando gli atti, producendo documentazione e presentando memorie pertinenti con l’oggetto del procedimento. E’ molto importante questa fase preliminare, ed è opportuno in alcuni casi farsi assistere da un legale competente sin dall’avvio del procedimento amministrativo, e ciò perché a volte con il proprio intervento gli interessati possono correggere alcune “storture” e contribuire alla decisione finale, magari in tal modo evitando successivi ricorsi al giudice, dall’esito e dai tempi incerti e comunque molto più costosi.
Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
Qualunque “interessato”, o all’esito di un procedimento amministrativo o, in ogni caso, anche a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio procedimento, può prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti rilevanti per la tutela delle proprie ragioni. In alcuni limitati casi, previsti dalla legge, l’accesso ai documenti amministrativi, che è un principio generale del ns. ordinamento, può essere differito, limitato od escluso. Generalmente però l’accesso deve essere consentito, e per far ciò l’Amministrazione dispone di 30 giorni di tempo da quando la richiesta, che deve essere brevemente motivata, viene presentata. Decorso tale termine senza avere risposta, o in caso di diniego espresso dell’accesso da parte della P.A., il richiedente può proporre ricorso al TAR competente nei successivi 30 giorni, ovvero presentare un’istanza di riesame della decisione al difensore civico o od altri organi stabiliti dalla legge. Occorre però precisare che solo il TAR ha il potere di ordinare all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti, ove ritenga illegittimo il diniego, e che spesso è necessario prendere visione di tale documentazione per poter tutelare compiutamente i propri diritti. In ogni caso, nelle more non vengono sospesi i termini per proporre ricorso contro eventuali provvedimenti lesivi.

Avvocati Arabella Brognara e Francesco Carricato

 
 
 
Giorgia Gay
Giorgia Gay
Giornalista professionista, nata sulla carta ma con un'anima social e una passione per le web news

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