Il Tribunale di Padova è tornato anche di recente ad esprimersi in materia di usurarietà del contratto di mutuo, ribadendo che per stabilire se il mutuo è o meno usurario si deve avere riguardo non solo all’interesse corrispettivo (il tasso del mutuo) ma anche a quello moratorio, ovvero all’interesse che la banca applica in caso di ritardato pagamento delle rate. Ricordiamo che sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui sono promessi o comunque pattuiti, a prescindere dal loro pagamento. Come è noto, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che determina le c.d. tasso soglia, cioè il limite oltre il quale il tasso di interesse applicato da una banca o una società finanziaria è considerato usurario. Nel caso in cui un contratto preveda sin dall’inizio un interesse al di sopra di tale soglia, l’art. 1815 c.c. stabilisce che “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: il mutuo da oneroso diventa gratuito e alla banca si deve restituire solo il capitale previo rimborso di tutti gli interessi già pagati. Ma quale interesse deve rimanere sotto la soglia di usura? Tutti gli interessi, sia quelli corrispettivi sia quelli moratori anche se il mutuo è sempre stato pagato regolarmente e quindi di fatto la banca non ha mai addebitato gli interessi moratori. Supponiamo il caso di un mutuo con interessi al 3,5%, tasso moratorio del 7,5% (calcolato come tasso corrispettivo – 3,5% – oltre a uno spread del 4%) e TSU (tasso soglia di usura) del 7%. In tale ipotesi il mutuo è usurario, perché il tasso moratorio, singolarmente considerato, è superiore al tasso soglia del 7%. Di rilievo è la precisazione che la verifica dell’usurarietà del finanziamento deve essere effettuata tenendo conto non solo degli interessi in senso stretto applicati ma anche delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse all’erogazione del finanziamento (come ad esempio le spese di insoluto, di incasso rata, la polizza di assicurazione ecc.), posto che la legge richiede che venga calcolato un tasso effettivo e globale su base annua. Analogo meccanismo di valutazione si applica ai contratti di leasing. Alla luce di quanto sopra, appare quanto mai legittimo che il titolare di un contratto di mutuo si ponga dei dubbi sulla sua usurarietà. In tali casi, sarà necessario far verificare il contratto da professionisti esperti in materia così da poter disporre di una perizia tecnica da produrre nell’eventuale giudizio che, necessariamente, deve essere preceduto da un tentativo di mediazione stragiudiziale.
Avv. Stefania Cestari
Avv. Stefania Cestari