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Separazione e divorzio “LAMPO” in Comune

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Il 9 Febbraio 2015 entrerà in vigore la legge che prevede la procedura di separazione e divorzio da effettuarsi in Comune senza l’ausilio del Giudice. Le ipotesi considerate dalla legge sono due: A) Per il primo iter i coniugi dovranno per prima cosa rivolgersi ciascuno al proprio legale di fiducia, infatti non è possibile accedervi senza tale ausilio. I legali attiveranno una procedura di negoziazione assistita nell’intendo manifesto di addivenire ad un accordo; solo se si raggiungerà un accordo per una separazione o divorzio consensuale la procedura potrà continuare. Il Procuratore della Repubblica competente valuterà l’accordo per verificare se siano stati tutelati gli interessi dei figli, in caso contrario non darà il nulla osta e si dovrà procedere per via Giudiziale. Tale procedura potrà essere attivata anche se vi siano fi gli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti o incapaci o portatori di handicap gravi. B) La seconda procedura di negoziazione assistita prevede la presenza solo facoltativa di un legale. I coniugi compariranno davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, stipuleranno la convenzione di separazione o divorzio, l’Ufficiale dello Stato Civile li convocherà nuovamente dopo almeno 30 giorni per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivarrà ad un ripensamento. Tale procedura non può essere utilizzata quando: – vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti o portatori di handicap gravi o incapaci; – i coniugi debbano regolare con la separazione o il divorzio anche questioni economiche come l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale o altra questione di natura economica. E’evidente che le limitazioni previste dalla normativa comporteranno una scarsa applicazione di tale ipotesi. E’ ancora in discussione in parlamento la normativa che preveda il cd divorzio breve riducendo i tempi di attesa tra separazione e divorzio, oggi di tre anni.

Avv. Alberta Garbin

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