martedì, 19 Marzo 2024
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Sinistro mortale: è risarcibile la paura di morire

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Purtroppo, l’Italia è uno dei Paesi europei nei quali si verifica il maggior numero di sinistri mortali. Tale fenomeno, come un’autentica piaga, ogni anno distrugge migliaia di famiglie ed evidenzia, oltre alla carente manutenzione delle nostre strade, una diffusissima maleducazione stradale. Si è tentato più volte di ridimensionare detto problema: attraverso un inasprimento delle pene e delle sanzioni per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; con la diffusione -a volte selvaggia- dei famigerati autovelox che, almeno teoricamente, dovrebbero avere una funzione dissuasiva della velocità; con l’introduzione in alcune scuole elementari e medie di veri e propri corsi di educazione stradale, che si pongono l’obiettivo di insegnare sin dalla tenera età l’importanza del rispetto delle regole vigenti lungo le strade.

Tuttavia, in attesa che venga trovata una concreta risoluzione alla problematica, da alcuni anni a questa parte la Suprema Corte di Cassazione è stata spesso impegnata a dirimere questioni concernenti le varie voci di danno dovute ai superstiti prossimi congiunti (ad esempio genitori, figli, coniuge/ convivente) delle “vittime della strada”. In particolare, la Cassazione si è più volte pronunciata sulla risarcibilità o meno del cosiddetto danno da “lucida agonia” patito da chi abbia atteso coscientemente la propria morte. Secondo i Giudici, infatti, costituisce un danno risarcibile la paura di dover morire avvertita da chi, gravemente ferito, si renda conto dell’approssimarsi della fine. Dunque, stando ai più recenti approdi giurisprudenziali, chi ha potuto prevedere che a causa delle lesioni sarebbe morto avrà diritto al risarcimento del danno patito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., trasmissibile in via ereditaria agli eredi prossimi congiunti. Resta inteso che non potrà essere provata tale voce di danno per quelle vittime che, avendo da subito perso la capacità di intendere e volere, non abbiano avvertito alcun moto dell’anima e non si siano rese conto che si stava avvicinando il loro ultimo momento. Pertanto, tale voce dovrà aggiungersi, se è dimostrata la sua sussistenza, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificabile prendendo come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano, e al danno patrimoniale. Non va escluso che il prossimo congiunto sopravvissuto alla vittima abbia potuto maturare un “danno proprio” alla sua salute psico-fisica (soprattutto di natura depressiva) che, se dimostrato, sarà anch’esso meritevole di risarcimento.

Dott. Luca Mulas

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