martedì, 16 Aprile 2024
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Incidente stradale: il colpo di frusta viene ancora risarcito?

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Negli ultimi vent’anni, in Italia, oltre il 50% delle persone che ha subito un sinistro stradale ha riportato danni permanenti da distrazione del rachide cervicale. Tale dato, di gran lunga superiore rispetto alle percentuali registrate nel resto d’Europa, ha obbligato il nostro Legislatore a promulgare delle norme in grado di arginare detto fenomeno. Difatti, è innegabile che gli esborsi sopportati dalle Compagnie di Assicurazione per il cd. “colpo di frusta” erano oramai divenuti insostenibili, soprattutto perché molte persone, in virtù della facilità con cui si potevano ottenere delle cospicue somme, se ne sono approfittate simulando i sintomi di un danno che non avevano per nulla patito. Ovviamente, tale malcostume ha colpito un po’ tutti noi perché ha determinato, nel corso degli anni, un costante aumento del costo delle polizze RC Auto. Così, con la L. n° 27 del 24.03.12, art. 32 comma 3 ter e 3 quater, è stato stabilito che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e che “il danno alla persona è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Quindi, considerando che il colpo di frusta è difficilmente accertabile attraverso i raggi, la risonanza magnetica o la TAC, vale ancora la pena di richiederne il risarcimento? La risposta è sì, soprattutto per coloro che hanno realmente subito un pregiudizio alla propria salute. Difatti, in particolare nel Nord Italia, sono molti i Giudici di Pace, dal Piemonte al Friuli, passando per la Lombardia, il Trentino ed il Veneto, che reputano doveroso un accertamento, oltre che strumentale, anche clinico del danno subito. Tale atteggiamento, che le Assicurazioni non possono più ignorare neppure nella fase stragiudiziale, mira a garantire una corretta applicazione della sopraccitata legge, in maniera che non risulti violato il diritto alla salute garantito all’art. 32 della Costituzione italiana. Pertanto, se si è in possesso di certificati medici che attestino in modo chiaro e scrupoloso la sussistenza dei sintomi tipici del “colpo di frusta”, non bisogna temere la resistenza delle Compagnie Assicurative e occorre invece formulare, in modo corretto e attento, la legittima istanza risarcitoria.

Dott. Luca Mulas

e-mail: mulasluca@libero.it

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