domenica, 26 Marzo 2023

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HomeDirittiI diritti nel Miranese NordLa responsabilità del tour operator e il cd. danno da vacanza rovinata

La responsabilità del tour operator e il cd. danno da vacanza rovinata

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vacanzaCon d.l.vo n. 79/2011, c.d. “Codice del Turismo”, il legislatore è intervenuto organicamente in materia di protezione del consumatore-turista. In particolare, l’attenzione del legislatore si è concentrata sul fenomeno dei cd. “pacchetti turistici”, intendendosi per tali i contratti aventi ad oggetto i viaggi, comunque denominati, ivi incluse le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici ai primi non accessori e costituenti parte significativa del pacchetto, ai fini delle “esigenze ricreative del turista”. In relazione a tali contratti, il consumatore potrà quindi godere di specifiche tutele durante le trattative, nella fase di conclusione del contratto, nella sua successiva esecuzione e, eventualmente, risoluzione, usufruendo altresì della peculiare normativa dettata in relazione al risarcimento dei danni eventualmente sofferti durante la vacanza. Vero è infatti che il consumatore avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del mancato o non esatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, prima delle quali quella di tutelare l’integrità fisica del viaggiatore, siano essi danni alla persona, ovvero danni diversi da questi (ad es.: alle sue proprietà). In tali casi il consumatore avrà il diritto di agire – rispettivamente entro tre anni dal rientro nel luogo di partenza per i danni alla persona ed entro un anno per i danni diversi, salvi in ogni caso i minori termini dettati dal codice civile per i danni derivati dall’inadempimento di prestazioni di trasporto – nei confronti dell’organizzatore del viaggio, il cd. “tour operator”, nonché dell’intermediario, per ottenere l’integrale risarcimento dovuto, e ciò quand’anche l’inadempimento sia ascrivibile a soggetti diversi da questi, ma della cui opera essi si siano avvalsi (ad es. struttura alberghiera, compagnia aerea o di trasporto terrestre). In tali casi è poi espressamente riconosciuta la possibilità di ottenere, oltre alla risoluzione del contratto, altresì il risarcimento del cd. “danno da vacanza rovinata”, definito dallo stesso legislatore come il danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta” (emblematico il caso del viaggio di nozze rovinato).

Avv. Federica Padovan
e-mail: silviamainardi@studiolegalemainardi.it

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Giorgia Gay
Giorgia Gay
Giornalista professionista, nata sulla carta ma con un'anima social e una passione per le web news

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