Il decesso di una persona pone alcune problematiche ereditarie. In primis è necessario che gli istituti di credito – incluse Poste Italiane – con cui il defunto (cd. “de cuius”) intratteneva rapporti di conto corrente, libretti di deposito o similari, siano avvisati del decesso, affinché i rapporti siano bloccati sino alla divisione tra gli eredi delle relative liquidità, come risultanti dalla “dichiarazione di sussistenza e consistenza del credito” che gli istituti stessi devono rendere. Occorre poi verificare nei pubblici registri esistenza e consistenza di beni immobili e mobili registrati del de cuius, così come occorre accertare l’esistenza di debiti, anch’essi facenti parte dell’asse ereditario.Individuati i beni ereditari gli eredi, entro un anno dal decesso del congiunto, dovranno presentare la dichiarazione di successione e pagare la relativa imposta; tale dichiarazione non è dovuta se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (genitori, nonni, figli e nipoti), l’attivo ereditario è inferiore a 100.000,00 euro e non comprende diritti reali immobiliari.
I coeredi sono tenuti in solido al pagamento dell’intera imposta, salvo il diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alla propria quota. Infine, è opportuno procedere alla divisione e sciogliere così la comunione ereditaria. Gli eredi stessi possono individuare i beni a ciascuno spettanti – tenuto conto delle rispettive quote, decurtate dei debiti che essi abbiano nei confronti dell’eredità o del defunto e delle somme già ricevute per donazione dal de cuius, e maggiorate dei crediti verso il defunto o la massa ereditaria (ad es. per aver pagato integralmente l’imposta di successione) – e ripartire negozialmente l’eredità. Se la divisione riguarda immobili, è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per procedere alle dovute trascrizioni nei registri immobiliari. In mancanza di accordo, la divisione avviene sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria la quale affiderà ad un consulente tecnico la valutazione della massa ereditaria e la formazione delle porzioni.
Tale procedimento, in cui è obbligatoria l’assistenza tecnica di un avvocato ed al quale partecipano tutti i coeredi, può essere avviato su iniziativa anche di un solo erede, indipendentemente dalla quota di eredità a lui spettante.
Avv. Silvia Mainardi
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