Uno dei reati “minori” statisticamente più diffusi negli ultimi anni è la guida in stato di ebbrezza. Sempre più frequentemente, infatti, le forze dell’ordine organizzano controlli specifici con l’etilometro ed eguali accertamenti vengono quasi sempre effettuati in caso di incidente. La prima cosa da tener presente è, che qualora si venga fermati mentre si è alla guida e sia richiesto di effettuare il cosiddetto alcoltest, non conviene mai rifiutarsi di eseguirlo. Infatti, l’articolo 186 comma 7 del CDS equipara il rifiuto ad eseguire il test con con la più grave delle ipotesi della guida in stato di ebbrezza (tasso superiore a 1,5 mg/l) e chi si rifiuta andrà incontro ad una pena da sei mesi a un anno di arresto, con sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Non è dunque il caso di dar credito a vecchi consigli che si trovano su Internet (quando la norma era diversa) o sperare in straordinarie sentenze di assoluzione. Se l’esito dell’alcooltest è positivo conviene piuttosto valutare con un legale se è possibile far ricorso al nuovo strumento della “messa alla prova”, introdotto con la legge 67/2014, che consente di evitare il processo e l’estinzione del reato all’esito di un positivo programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 464bis c.p.p.).
Un’altra alternativa da valutare, anche se si già ricevuta la notifica del decreto penale di condanna, è la conversione della pena in lavori non retribuiti di pubblica utilità da svolgere presso gli enti convenzionati. In tale ipotesi ogni giorno di arresto (o 250 euro di ammenda) sarà convertito in due ore di lavoro di pubblica utilità. Se il lavoro di pubblica utilità viene correttamente svolto il giudice dichiarerà l’estinzione del reato e ridurrà della metà il periodo di sospensione della patente di guida, revocando inoltre l’eventuale confisca del veicolo. L’elenco degli Enti convenzionati si può trovare sul sito del Tribunale .
avv. Mauro Zandolin – studio legale Begozzo-Zandolin
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