venerdì, 29 Marzo 2024
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Mutui: dubbi sull’usura bancaria e restituzione interessi

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Una domanda che sentiamo spesso fare è la seguente: “Ho il dubbio che gli interessi che verso per il mutuo siano eccessivi. Si può far qualcosa?” La riposta è, in linea di massima, affermativa. La Cassazione nel 2013 ha precisato infatti che tutte le voci di costo presenti nei mutui – ivi comprese le spese d’istruttoria, le commissioni, le assicurazioni obbligatorie, le penali, le commissioni di massimo scoperto – ma anche, e soprattutto, gli interessi di mora – concorrono ad individuare il costo del mutuo e quindi il reale tasso applicato dalla banca al cliente.
Per tale ragione si potrebbe verificare che il cumulo di tali costi finisca con il superare il “tasso soglia” e divenire usurario in violazione della Legge 108 del 1996. Se così avviene, la sanzione (non di poco conto) prevista dal legislatore è che la clausola relativa agli interessi viene considerata nulla e non sono più dovuti tutti gli interessi, con la conseguenza che il cliente può chiedere la restituzione di tutti gli importi già corrisposti a titolo di interesse e conseguentemente ridurre le rate ancora in scadenza al solo capitale. Anche il Tribunale di Rovigo è, in questi ultimi anni, stato chiamato a verificare la liceità dei rapporti intrattenuti dagli istituti di credito con la clientela e pendono diversi contenziosi in attesa di definizione.
V’è da aggiungere, in ogni caso, che non sempre i giudizi giungono alla loro normale conclusione in quanto la materia bancaria è oggetto di mediazione, il che significa che è probabile che la vertenza si concluda in via transattiva, senza attendere il normale corso della giustizia. È infatti interesse di entrambe le parti addivenire in tempi brevi alla definizione del contenzioso: la banca per evitare un possibile pericoloso precedente, il cliente per evitare di essere esposto nel frattempo ad eventuali azioni esecutive. Ma cos’è l’usura e come si verifica? Il concetto in sé è abbastanza comprensibile: l’usura è la pratica di prestare denaro chiedendo un interesse illegittimo perché superiore a quello determinato dal legislatore con la legge 108/96. L’art. 2 definisce usurario l’interesse che supera il c.d. “tasso soglia” inteso come quel saggio di interesse globale medio, rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, aumentato della sua metà. Verificare se in concreto si ha usura o meno invece è più complesso, ma volendo semplificare al massimo procediamo con un esempio pratico. Il cliente sottoscrive un contratto di mutuo e la banca applica un tasso di interesse variabile del 3,1%.
Per sapere se quell’interesse è usurario o meno nel corso della restituzione si deve verificare se supera il tasso soglia. Poniamo che per il trimestre gennaio-marzo 2006 il tasso globale medio rilevato fosse del 3,85% che, aumentato della metà, ammonta a 5,77 %. Ora, se il tasso concretamente richiesto dalla banca (al 3,1% si aggiungono tutte le voci di costo del mutuo) risulta superiore a 5,77%, si ha usura. L’esempio fatto pur con tutti i suoi limiti ha comunque il pregio di chiarire quali potrebbero essere i contorni della questione, che va dunque valutata prima di procedere ad ogni contestazione, considerando anche che di recente è aumentata l’attenzione dei Tribunali verso questa tematica a garanzia della correttezza nei rapporti bancari.

Avv . Lorenzo Maltarello
lorenzo.maltarello@libero.it

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