domenica, 2 Aprile 2023

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Omesso versamento delle imposte per crisi aziendale

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I rapporti tra fisco e contribuenti, da sempre conflittuali, sono stati resi ancor più difficili dalla grave crisi economica che da troppo tempo sta attanagliando il nostro Paese, con pesanti ripercussioni e grave pregiudizio della capacità di privati ed imprese di far fronte agli adempimenti fiscali. Tra gli effetti negativi della crisi vi è purtroppo da annoverare un notevole incremento di procedimenti penali a carico di incolpevoli imprenditori che per mancanza di liquidità determinata da mancati pagamenti spesso anche da parte di enti pubblici, non hanno potuto versare, nei termini di legge, le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti o l’IVA incorrendo nella violazione, rispettivamente, degli artt. 10 bis e 10 ter del D.Lgs n. 74/2000 che puniscono tali omissive condotte con la reclusione da sei mesi a due anni. La soglia di punibilità per entrambi i reati è di 50.000,00 euro per ciascun anno. Va però precisato che per i mancati versamenti avvenuti prima del 17.9.2011 la soglia di punibilità è di euro 103.291,38 in forza della sentenza della Corte costituzionale dell’8.4.2014 n. 80.

La giurisprudenza di merito non è stata insensibile alle difficoltà degli imprenditori ed infatti vi sono state numerose pronunce che hanno ritenuto l’insussistenza del reato per mancanza di dolo o che hanno riconosciuto la causa di forza maggiore ai contribuenti che hanno potuto fornire dimostrazione del fatto che la loro omissiva condotta era derivata non da una volontà di evadere le imposte, ma da un’oggettiva, imprevedibile, incolpevole impossibilità di adempiere l’obbligo contributivo. Sulla base di tale orientamento è stata ritenuta l’insussistenza del reato per mancanza di dolo a causa di insolvenza determinata dal pignoramento di danaro effettuato in prossimità della scadenza del termine previsto per il versamento, o da mancati pagamenti da parte di clienti o di pubbliche amministrazioni. Sono stati assolti imprenditori che hanno dimostrato di essere stati costretti a chiedere il fallimento perché non avevano le risorse necessarie per pagare i loro debiti. Per quanto riguarda il giudice di legittimità, va segnalato che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 37424 del 28.3.2013, ha affermato che ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico ossia la coscienza e volontà di non versare all’erario quanto dovuto in quanto la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, mentre non è richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.

La Corte, nel confermare la sentenza di condanna, ha anche statuito che poiché l’IVA viene riscossa all’emissione della fattura, il che non è sempre vero, il contribuente deve organizzazione le proprie risorse su scala annuale accantonando la liquidità necessaria per cui, ai fini dell’esclusione del reato, è necessario che dimostri che se ciò non è avvenuto, non è stato determinato da una scelta imprenditoriale, ma dalla situazione di crisi dell’impresa. La sentenza, anche se è stata sfavorevole all’imputato, sembra comunque avere aperto uno spiraglio in favore degli imprenditori che, pur avendo emesso le fatture, non hanno ricevuto il pagamento di quanto da loro dovuto. Da tale pronuncia, infatti, si evince in tutta evidenzia il contrario principio per cui, colui che subisca la mancata riscossione delle forniture e quindi anche dell’IVA e che si trovi conseguentemente nell’impossibilità di accantonare alcunché, può utilmente invocare la causa di forza maggiore per giustificare il mancato versamento dell’imposta dovuta. In senso più decisamente favorevole al contribuente si è espressa la sentenza n. 5905 del 7.2.2014 con cui la Suprema Corte ha stabilito che non è penalmente responsabile l’imprenditore che ometta di versare le ritenute operate per avere impiegato le risorse a sua disposizione per pagare gli stipendi dei dipendenti a discapito del fisco, purché dimostri che lo stato di insolvenza deriva da una imprevista e imprevedibile indisponibilità di liquidità non dovuta ad una scorretta gestione o ad una scelta organizzativa. A complicare le cose è però intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 11.11.2014 n. 1725, la quale ha affermato che per poter fondatamente invocare la mancanza di dolo, occorre fornire la prova, non solo del fatto che la crisi aziendale non è stata causata da fatti imputabili all’imprenditore, ma anche che la stessa non era in alcun modo risolvibile pur essendo state poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale del contribuente, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità.

E’ però evidente che la dimostrazione di tali circostanze è cosa estremamente difficoltosa e complessa al punto che, con definizione alquanto appropriata ed azzeccata, vi è chi ha osservato che in applicazione di tali principi, per riuscire a dimostrare l’insussistenza del reato, al contribuente è richiesto di fornire, a proprio discarico, una prova “diabolica”.

 

Avv. Carmelo Sergi

carmelo.sergi@libero.it

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Giorgia Gay
Giorgia Gay
Giornalista professionista, nata sulla carta ma con un'anima social e una passione per le web news

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