domenica, 2 Aprile 2023

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Interessi bancari: termine ultimo per chiedere il rimborso

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interessiUno degli argomenti di “gran moda” in questi ultimi anni – specie fra le associazione di consumatori – riguarda senz’altro la illegittimità (presunta o reale) degli interessi richiesti dalle banche ai clienti sulle somme elargite, sia che si tratti di mutuo e sia che si tratti di fido. Si affermerebbe che, una volta accertato che gli interessi non sono dovuti, il cliente potrebbe far valere la nullità delle clausole contrattuali per non pagare interessi ulteriori. In proposito, ritengo opportuno chiarire che una cosa è far valere tale nullità per non pagare in futuro, ed un’altra invece è chiedere la restituzione di quanto pagato in passato. Per quest’ultima ipotesi infatti, occorre che il relativo “diritto alla restituzione” non si sia prescritto con il decorso di dieci anni. Ed andiamo a chiarire. Si tratta di un distinguo puramente giuridico ma di cui occorre tener conto nelle aule giudiziarie quando si è accertato che l’operato della banca non è stato corretto e si tratta di valutare successivamente se sussista ancora il diritto ad essere rimborsati. La domanda del correntista tesa infatti a far valere la invalidità/ nullità di un contratto bancario (supponiamo un’apertura di conto corrente) non si prescrive sostanzialmente mai, con la conseguenza che si può sempre far valere, mentre quella diretta a conseguire la ripetizione delle somme pagate e non dovute è invece soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. Seppur importante, tuttavia, questo necessario distinguo non deve far perdere le speranze al cliente che ingiustamente ha versato somme illegittime. La Cassazione Civile, invero, a Sezioni Unite nel 2010 con sentenza n. 24418 ha chiarito come “…il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto cui gli interessi non dovuto siano stati registrati…” Questo comporta che sino a quando il rapporto è in corso nulla si prescrive. È solo dopo la chiusura del rapporto (ad esempio del conto corrente) che il cliente ha dieci anni di tempo per verificare se ha pagato correttamente o se ha versato interessi non dovuti e chiederne – cosa importante – la restituzione, senza averli persi definitivamente. Questo significa anche che l’avviso contenuto negli estratti conto che periodicamente (trimestre o semestre) pervengono dall’istituto di credito, con cui questi annuncia “… che eventuali contestazioni dovranno essere sollevate dal cliente entro sessanta giorni…”, non vanno assolutamente ad incidere sul suo diritto alla ripetizione di quanto pagato indebitamente da far valere entro il decennio dalla fine del rapporto.

 

Studio Legale Avvocato Lorenzo Maltarello – Piazzetta Pescheria n.14 – 45011 ADRIA (Rovigo)
Tel. 042 621 382 – PEC: lorenzo.maltarello@rovigoavvocati.it

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