venerdì, 29 Marzo 2024
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Il nuovo divorzio all’italiana

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il-divorzio-breve-diventa-leggeNon si può non parlare della nuova legge sul divorzio “breve”, novità normativa da tanto tempo attesa, con entrata in vigore il 26 maggio (l. n. 55/2015). Da questa data, dunque, dire definitivamente “addio” al coniuge dal quale ci si è separati, sarà molto più facile e veloce. Con la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, in luogo dei tre anni prima previsti per la cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio (così si chiama “tecnicamente” il divorzio), ora, in caso di separazione giudiziale, basterà 1 anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta. Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose. L’art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Finora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento infatti avverrà nel momento in cui “il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati” (all’udienza di comparizione, per le separazioni giudiziali), ovvero “alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato” (per le consensuali).

L’ordinanza, inoltre, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio. Altro punto cardine della riforma è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015. Pertanto, le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio.

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