mercoledì, 24 Aprile 2024

Iuc, che cos’è?

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iuc-imu-tasi-tari_1181_lIuc è l’acronimo di “imposta comunale unica” e si compone oltre che della Tari: IMU, TASI. La prima componente è l’imposta municipale propria (IMU), che colpisce il possesso di immobili ed è collegata alla loro natura e valore. Dal 2014 è entrata a regime l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso. Si paga per le abitazioni principali di categoria A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Chi possiede un’abitazione non affittata nello stesso Comune in cui ha anche l’abitazione principale dovrà pagare anche l’IRPEF sul 50% del valore catastale dell’immobile a disposizione. La seconda componente della IUC è data dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), quali per esempio l’illuminazione pubblica o la manutenzione delle strade. Il prelievo grava sia sul possessore sia sull’eventuale utilizzatore dell’immobile, in questo caso in misura variabile (tra il 10% ed il 30%) decisa dal Comune.

La base imponibile è il valore dell’immobile rilevante ai fi ni IMU, ma il meccanismo delle detrazioni per la prima casa è diverso da quello del vecchio tributo, perché i Comuni hanno un’ampia discrezionalità nel determinare le agevolazioni. Il meccanismo della TASI è più “regressivo” rispetto a quello dell’IMU, nel senso che favorisce i proprietari di immobili di alto valore fi scale e penalizza le case piccole. Anche nel 2015 l’aliquota massima della TASI non potrà superare il 2,5 per mille. Un ulteriore aumento, al massimo dello 0,8 per mille, potrà essere deciso dai Comuni a condizione di introdurre sulla prima casa detrazioni tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti od inferiori a quelli dell’IMU prima casa del 2012. Il regolamento comunale del tributo può prevedere una serie di riduzioni ed addirittura esenzioni per: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo o limitato; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupaste da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. E’ stato, invece, eliminato il riferimento alle superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Ogni Comune, inoltre, può (e se aumenterà le aliquote oltre i massimi deve) stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, mediante la norma regolamentare, che devono però tenere conto anche della capacità contributiva della famiglia, facendo ricorso altresì all’applicazione dell’ISEE. I Comuni, infine, devono definire la ripartizione della TASI fra il o i possessori e gli eventuali occupanti.

Avvocato Pascale De Falco esperto di Diritto degli enti locali

I studio: Santa Maria di Sala (VE) – v. Cavin di Sala 55/D
II studio: Camponogara (VE) – v. Giacomo Matt eotti 41/1

tel 0415760195 fax 041.5768342 – Mail: avv.pascaledefalco@studiolegaledefalco.com

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