venerdì, 31 Marzo 2023

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La Rateazione degli Avvisi Bonari 2015

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Nell’ articolo del mese di Luglio ci siamo occupati della possibilità di rateizzazione delle imposte dovute, quali risultanti dal modello UNICO. Ma cosa accade se vi siete limitati a trasmettere la Vostra Dichiarazione e nulla avete pagato, neppure ratealmente? Nessuna preoccupazione! Fra uno o due anni Vi perverrà un avviso bonario di pagamento cui potrete provvedere con una ulteriore rateazione che, grazie al decreto approvato dal Governo in attuazione della delega fiscale per la riforma della riscossione nello scorso mese di Giugno, potrà addirittura prevedere un numero maggiore di rate rispetto a quello che era previsto in precedenza: se, infatti, allo stato attuale, le somme dovute in seguito ai controlli per la liquidazione delle imposte e ai controlli formali delle dichiarazioni possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo (20 rate per somme superiori a 5.000 euro), con l’approvazione della nuova norma la rateazione minima passerà da 6 a 8 rate, ferma restando la sanzione ridotta pari al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%), e l’ obbligo di corresponsione degli interessi a tasso legale.

Vediamo nel dettaglio: La normativa licenziata con lo schema di decreto approvato il 26 giugno scorso prevede che la rateazione minima passi da 6 a 8 rate, rimanendo immutata la rateazione massima ed il relativo limite di importo di euro 5.000. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Rimane immutato il termine per effettuare il versamento della prima rata. Se attualmente il mancato pagamento della prima rata entro i termini o di una delle altre rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta sempre la decadenza dalla rateazione e l’ iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, le disposizioni approvate il 26 giugno prevedono, invece, l’ esclusione dalla decadenza in una serie di ipotesi di lieve inadempimento fra cui il mancato pagamento dell’ ultima rata, in caso di versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla scadenza e, soprattutto, nel caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva. Il mese prossimo ci occuperemo del Ravvedimento Operoso.

A.P.I.V. – Associazione Piccoli Imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi delle Venezie Centro CAF – Consulenza Commerciale, Tributaria, Contabile e Creditizia – Amministrazione del Personale – Successioni
Info: apivtrieste-confesercenti partner@yahoo.it

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