Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto, ad un periodo di ferie retribuite, nella misura non inferiore a quattro settimane di lavoro. Il motivo fondamentale di tale diritto, tutelato esplicitamente dall’art.36 della Costituzione, è quello di poter reintegrare le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa e di poter partecipare in maniera più intensa alla vita sociale e familiare.
Le ferie sono un diritto, ma costituiscono anche un obbligo, per cui non possono essere oggetto di rinuncia da parte dello stesso lavoratore, possono essere differite nel loro godimento, ma solo entro determinati limiti temporali (in genere entro 18 mesi, ma i contratti collettivi possono prevedere periodi diversi) e possono essere retribuite, in caso di mancato godimento, solo in casi limitati, primo fra tutti, la cessazione del rapporto di lavoro. La decisione sul periodo di godimento e sulle modalità di fruizione delle ferie è considerata attività organizzativa riservata al datore di lavoro, fermo restando che il lavoratore ha diritto, se lo richiede, a fruire almeno di due settimane consecutive.
L’illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie può comportare oltre che una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, anche la causazione al lavoratore, di un danno non patrimoniale (danno all’integrità psicofisica), pienamente risarcibile. Oltre alle ferie, i lavoratori dipendenti possono beneficiare, in alcune circostanze, di periodi di astensione legittima dal lavoro, usufruendo dii cosiddetti periodi di congedo ovvero di permessi. In caso di matrimonio avente validità civile il lavoratore può fruire, previa richiesta anticipata al datore, di 15 giorni di congedo retribuito, così come mantiene il diritto alla conservazione del posto e a una indennità , corrisposta dall’INPS, il lavoratore richiamato alle armi. Riguardo invece ai permessi, regolati anch’essi dalla legge e dai contratti collettivi,
I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni (non sono considerati i festivi e giorni non lavorativi) all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica. Altri permessi sono previsti per motivi medici e sanitari (tossicodipendenze, disabilità ) e in caso di partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali quale componente di seggio.
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