
Continuando nella nostra disamina dei rimedi esperibili nell’ipotesi che vi siate trovati nella situazione di aver omesso un pagamento dovuto all’Erario, o di esservi dimenticati una scadenza, parleremo, questo mese, del rimedio: il Ravvedimento Operoso. Anche su tale Istituto la legge di Stabilità 2015 ha inciso profondamente, con la conseguenza che, da quest’anno, i contribuenti possono sanare i mancati versamenti fiscali, con sanzioni ridotte, senza limiti di tempo, e che le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente sia stato già notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento (con la conseguenza che un contribuente che abbia subito un’attività di ispezione e verifica da parte dell’ Agenzia o della GdF, potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione, prima che il conseguente accertamento gli venga notificato). I termini per usufruire del ravvedimento e le relative sanzioni, così divengono:
– Pagamento entro14 giorni: sanzione dello 0,20% giornaliero;
– dopo 30 giorni: sanzione ridotta del 3%;
– dopo 90 giorni: sanzione ridotta del 3,3%;
– dopo 1 anno: sanzione del 3,75%;
– dopo 2 anni: sanzione del 4,2%;
– Oltre 2 anni: sanzione del 5%;
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento. In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5% e la sanzione piena, del 30%, resta applicabile esclusivamente nel caso di accertamento. In conseguenza, dal 31 Dicembre 2015 viene abrogato l’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito). Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
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