venerdì, 29 Marzo 2024
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I controlli stradali per eccesso di velocità art. 142 cds sono tutti illegittimi

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autovelox2La sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2015, ha constatato chiaramente che tutti gli strumenti di controllo,  sulla velocità dei veicoli attualmente in possesso degli organi di Polizia Giudiziaria Italiani sono fuori Legge. Le apparecchiature per la rilevazione dei limiti di velocità, sono prive di omologazione da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico, come espressamente ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2015. Per esempio lo “ Scout Speed” della ditta Sintel Italia Spa che nel Nostro Territorio ha fatto migliaia di vittime con sanzioni salatissime a carico dei Cittadini, non è mai stato omologato dal Ministero competente. Tutto questo perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ostina a voler ritenere che l’omologazione e l’approvazione sono termini sinonimi, come ha più volte smentito la Suprema Corte di Cass. con sentenza N° 15042/2011.

Riporto in sintetico alcune sentenze  del Giudice delle Indagini Preliminari di Torino le N° 4021/2015  e la N° 6170/2015: “E’ stato accertato presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti a seguito di richiesta dello stesso Tribunale di Torino, che il documento di approvazione delle singole apparecchiature utilizzate, NON ESISTE, come previsto dall’art. 345 comma 2 del Reg. di esecuzione del CDS. Quindi non esiste alcun certificato di approvazione di ogni singola macchina, dal momento che manca a monte l’omologazione del modello,  e così di fatto viene delegittimato l’uso delle singole apparecchiature messe in commercio, dovendosi necessariamente considerare NULLO l’atto derivato dal rilevamento degli eccessi di velocità attraverso apparati sprovvisti di omologazione e di singola approvazione”. La Corte dei Conti , Sez. Giurisdizionale della Toscana è la prima che ha già condannato un Funzionario della Polizia Locale di un Comune della Toscana (Sentenza N° 508/2008). Quindi questi strumenti dovrebbero essere ritirati dal mercato. Inoltre, gli Agenti accertatori, che sottoscrivono i verbali prodotti usando questi apparecchi irregolari, potrebbero essere deferiti alla Autorità Giudiziaria a norma dell’ art. 476 C.P.  e  si potrebbe configurare  a tutti gli effetti il reato molto grave previsto dall’art. 640 C.P.

 

Studio Trevisan di Trevisan Susanna. Recupero Danni – Infortunistica Stradale
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