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I nuovi reati tributari 2015 (parte 2)

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apivIl mese scorso avevamo esaminato il nuovo D.lgs. 158/2015 che modifica significativamente il sistema dei reati tributari riformulando alcune fattispecie e introducendone di nuove. E’ però il caso di esaminare più attentamente le conseguenze delle novità introdotte per gli effetti che le stesse producono non solo sulla descrizione delle fattispecie di reato. E cominciamo: La riforma introduce l’art. 12-bis al d.lgs. 74/2000: se al 1° comma la norma si limita a riproporre l’art. 322-ter c.p. in tema di confisca (già applicabile ai reati tributari in forza dell’ora abrogato art. 1, comma 143, l. 244/2007), al 2° comma prevede che “la confisca non opera per la parte che il contribuente s’impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. Di particolare interesse sono anche la modifica dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 che rende l’estinzione del debito tributario una causa di non punibilità, l’art. 13-bis d.lgs. (rubricato circostanze del reato), che prevede che l’integrale pagamento degli importi dovuti, fuori dei casi di non punibilità di cui all’articolo che precede, rileva ai fini della concessione di una diminuzione di pena fino alla metà (1° comma); In forza del principio di retroattività della norma più favorevole al reo, le nuove disposizioni di favore contenute nel recente decreto si applicheranno anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore. Ne deriva che tutti gli evasori di somme superiori alla soglia precedente, ma inferiori alla nuova, dovranno essere assolti, se nei loro confronti non è ancora stata pronunciata una sentenza definitiva, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato (art. 530, 1° comma, c.p.p.). e che, trattandosi di abrogatio criminis parziale, i condannati con sentenza passata in giudicato, potranno richiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di condanna (art. 673 c.p.p.), con conseguente cessazione dell’esecuzione della pena principale, delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna.

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