giovedì, 28 Marzo 2024
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Incidenti stradali: Indennizzo diretto (parte 2°) – Lesioni

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cartello incidenteNel mio articolo precedente ho dato qualche cenno riguardante le normative dell’Indennizzo/Risarcimento diretto soffermandomi esclusivamente sui danni al veicolo. Se oltre ai danni materiali l’incidente ha provocato anche danni fisici il risarcimento di questi ultimi (con invalidità permanente entro il 9%) viene effettuato sempre dalla propria compagnia assicuratrice, esattamente come per il danno materiale. L’infortunato quindi, deve documentare nel miglior modo possibile le lesioni riportate esibendo certificazioni specialistiche e soprattutto esami che accertino strumentalmente i danni fisici riportati. L’introduzione del decreto legislativo della L. 27/2012 recita quanto segue: “il danno alla persona per lesioni di lieve entità …, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente e/o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.” E’ quindi di fondamentale importanza , in caso di lesioni di una certa entità, affidarsi a medici specialisti che indichino quali esami fare per poter sia raggiungere la guarigione sia attestare l’esatta entità degli eventuali postumi permanenti. Una volta raggiunta la stabilizzazione dei postumi il danneggiato deve far pervenire, sempre alla propria compagnia di assicurazione, il certificato di guarigione. Da quel momento l’assicurazione ha tempo 90 giorni per verificare con un proprio medico legale l’entità delle lesioni del danneggiato e a formalizzare quindi una proposta transattiva. Il danneggiato, da parte sua, si può avvalere di un proprio fiduciario medico legale che esegua la stessa valutazione. E’ preferibile, per chi ha riportato lesioni, avere una valutazione di parte per poter capire in totale serenità se la proposta liquidativa della compagnia di assicurazione sia congrua o meno. Tale consulenza, quella del proprio medico legale, è l’unica spesa rimborsata dalla compagnia: infatti le spese di patrocinio, in ambito di indennizzo corretto, non sarebbero contemplate. Ciò nonostante, già da qualche tempo, tali spese vengono quasi sempre liquidate in transazione. D’altro canto, la scelta di farsi rappresentare da un proprio consulente nella trattativa con il liquidatore , anche se della compagnia con la quale abbiamo sottoscritto la polizza di assicurazione , consente di ottenere una maggiore tutela dei propri diritti.

Scudo Infortunistica di Germana Mozzato
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