Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, merita uno studio dettagliato e riguarda, in relazione al diverso grado di responsabilità, tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, datore di lavoro e non solo. Per meglio comprendere come è articolato il sistema sanzionatorio è opportuno ricapitolare le diverse tipologie di Responsabilità, come previste dal sistema giuridico, e di conseguenza le relative sanzioni applicabili ai diversi casi. La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, Penale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore che risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.
La responsabilità penale è sempre soggettiva, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o accessorie (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che le norme prevedono l’estensione della Responsabilità amministrativa alle società e agli enti anche per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale. La Responsabilità giuridica civile Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo.
Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).Infine abbiamo la Responsabilità amministrativa è soggettiva e prevede sanzioni pecuniarie e colpisce sia soggetti individuali che enti. Entrando nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura si definiscono quindi gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori,Concludendo lo scopo del legislatore è quello di creare una nuova cultura aziendale orientata alla tutela della Salute e del Benessere dei lavoratori.
Dott. Federico Valentino Cesarin – House srl
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