lunedì, 27 Marzo 2023

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Responsabilità per il danno incorso all’alunno

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scuola-infanziaIl danno cagionato dall’alunno minore a sé stesso o agli altri compagni, può comportare serie conseguenze per l’istituto e l’insegnante cui è affidato. Il genitore dell’alunno danneggiato che voglia richiedere il risarcimento deve citare davanti al Tribunale civile l’Amministrazione scolastica, quale unica legittimata passiva in virtù di quanto stabilito dall’art. 61 L. 312/1980 ( Cass. Sez. Un. N. 9346/02). La responsabilità potrà avere natura contrattuale ex art. 1218 c.c., l’unica ravvisabile in caso di autolesioni, e/o extracontrattuale, ex art. 2048 c.c., nel caso in cui l’alunno cagioni un danno ad altri compagni.

La prima forma di responsabilità deriva dall’accoglimento della domanda d’iscrizione alla scuola che fa sorgere in capo all’Istituto scolastico l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che l’alunno procuri danni a sé stesso. La responsabilità extracontrattuale, invece, potrà essere riscontrata qualora lo scolaro provochi danni ad altri, in questo caso, il minore, se capace di intendere e volere, sarà responsabile del danno cagionato, ma, accanto alla sua responsabilità, si aggiunge quella dei genitori e degli insegnanti. In entrambi i casi, il danneggiato deve provare il fatto lesivo e che esso si è verificato mentre l’allievo si trovava legittimamente all’interno della struttura scolastica, durante il periodo in cui era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (Cass. civ. n. 3081 del 16.02.2015), incombendo sull’Amministrazione scolastica la prova liberatoria, ossia che l’evento è derivato da causa a lei non imputabile o di non aver potuto impedire il fatto.

L’insegnante rimane estraneo al processo civile, potendo, tuttavia, essere chiamato a rispondere di fronte alla Corte dei Conti, dalla stessa Amministrazione scolastica condannata al risarcimento del danno in forza della sentenza del Tribunale civile. In questo caso l’Amministrazione scolastica sarà tenuta a dimostrare, quantomeno, la sussistenza della colpa grave del docente, ossia un comportamento connotato da disprezzo della norma di comportamento, da profonda imprudenza di condotta per cui l’evento dannoso poteva dirsi facilmente prevedibile.

Avv. Fabiola Fara e Avv. Mariella Pesetti – Studio Legale Fara Pesetti.

Tel. 049 5384321 – Email: studiolegale@farapesetti.it

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