giovedì, 28 Marzo 2024
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Distanza geografica dei genitori e diritto di visita

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figliUn argomento molto attuale, stante l’elevato numero di cause per separazione giudiziale dei coniugi è l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore che, a seguito della separazione cambi residenza rendendo maggiormente difficoltoso l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore. In questa ipotesi il ruolo del Giudicante è quello di riuscire a regolamentare il regime dell’affidamento in modo da assicurare il mantenimento del rapporto del minore con il genitore distante. Innanzitutto vi è da chiarire che la distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude l’affido condiviso, potendo detta distanza incidere solo sulla disciplina dei tempi e dei modi di presenza del minore presso ciascun genitore. Ad esempio prevedendo una maggior presenza del minore presso il genitore non collocatario nei periodi festivi e feriali, in modo da compensare l’impossibilità dello stesso di vedere il figlio con frequenza infrasettimanale. Il trasferimento di residenza di un genitore, in un luogo lontano da quello di residenza del genitore non collocatario per motivazioni e modalità può sfociare in un vero e proprio atto illegittimo, indice di carenza di responsabilità genitoriale, e può addirittura dar luogo anche alla fattispecie di sottrazione di minore.

Ad esempio la Corte di Cassazione- sesta sezione penale – con sentenza n. 33452, pubblicata il 29.7.2014 ha condannato una madre alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per aver sottratto la figlia minore di 10 anni ed eluso il provvedimento del Tribunale di Roma, in quanto, dopo alcuni anni dalla separazione dal marito, si trasferiva a circa km 600 di distanza dal luogo di abitazione del padre all’insaputa e contro la volontà del marito. Nella sentenza, si legge che la madre prese unilateralmente la decisione di trasferirsi nel luogo ove fissò la residenza sua e della figlia. Il padre ebbe conoscenza del trasferimento a cose fatte. Il padre si trovò nella materiale impossibilità di fruire del regime di visita predisposto dal Tribunale in sede di separazione. Tale modalità di trasferimento è stata ritenuta sia dalla Corte Territoriale e poi dalla Corte di Cassazione commissione del reato di cui l’art. 574 c.p., ovvero sottrazione di minore, condotta criminosa ravvisata nell’aver impedito all’altro genitore l’esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti l’affidamento condiviso, partecipazione alle scelte più importanti per il figlio. Infatti, il terzo comma dell’art. 337-bis c.c. prevede che le decisioni di maggior interesse per il figlio, ivi compresa quella relativa alla scelta della residenza abituale del minore, siano assunte di comune accordo tra i genitori. In casi di disaccordo la scelta verrà rimessa al giudice.

Avvocato Marta Rossetti – Via Boschetto 5 – 30015 Chioggia (VE) tel: 041 5542084 – fax: 041 492898 – email: rossetti.marta@tiscali.it

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