venerdì, 29 Marzo 2024
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Responsabilità della scuola: per l’esonero serve l’adozione di ogni misura

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scuola-infanziaAlla luce dei sempre più ricorrenti episodi di “incidenti scolastici” riguardanti i minori, si segnala la recente pronuncia della Cassazione (n.9337 del 9 maggio 2016) relativa alla fattispecie di lesioni subite da una minore, che all’epoca dell’episodio frequentava la prima elementare, all’interno della scuola dalla stessa frequentata (La minore mentre si trovava, durante la ricreazione, nel cortile della scuola, veniva travolta da un ragazzo di quarta elementare che, sbucando di corsa da dietro un muretto, inseguito da un altro ragazzo di quinta, la travolgeva. Per effetto dell’urto, la bambina cadeva a terra battendo la testa e riportando lesioni personali).

La sentenza, appare significativa, in quanto può essere presa come parametro di riferimento dai dirigenti scolastici al fine di adottare tutte le necessarie misure disciplinari ed organizzative al fine di cercare di evitare episodi di danno all’interno della scuola. Misure queste, che ove adottate, sono idonee a consentire l’esenzione da responsabilità ex art.2048 c.c. terzo comma per “non aver potuto impedire il fatto”. Si ricorda, infatti, che in base al secondo comma dell’art.2048 c.c. “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti  nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. In sostanza, per andare esente da responsabilità risarcitoria non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale (eventi antecedenti) sfociante nella successiva produzione dell’evento di danno, ma è necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare l’insorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (che ha appunto portato all’evento di danno).

Misure di prevenzione che debbono essere commisurate all’età ed al grado di maturazione degli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa quando si tratta di fanciulli in tenera età ovvero in presenza di allievi di differenti fasce d’età (come nel caso sottoposto all’esame della Cassazione ove nel cortile della scuola erano presenti oltre agli alunni più grandi delle classi quarta e quinta anche quelli più piccoli frequentanti la prima). Misure di prevenzione da rapportarsi, inoltre, allo stato dei luoghi in quanto ove lo spazio comune (o ricreativo) sia connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione “di non correre troppo durante la ricreazione”, se non accompagnata dall’adozione di interventi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, non può esonerare da responsabilità risarcitoria l’insegnante ovvero l’istituto scolastico.

Avv. Nicola Carpenedo-Studio Legale Rossetti  – via del Boschetto 5 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041-5542084 – Fax 041-492898 – avv.carpenedo@libero.it

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