Nel momento della separazione tra coniugi sono purtroppo molti i problemi di natura economica che possono presentarsi e devono essere risolti. Vediamo ad esempio qual è il trattamento fiscale degli assegni periodici.
Quando la Sentenza di separazione o di divorzio stabilisce che uno dei due coniugi deve versare delle somme periodiche (di solito ogni mese) all’altro coniuge, è importante verificare se vi è scritto che tali somme sono destinate al mantenimento dei figli: in questo caso infatti, il coniuge che riceve tali somme non deve dichiararle nella dichiarazione dei redditi, perché non sono tassabili e il coniuge che le ha pagate conseguentemente non può indicarle tra gli oneri deducibili o detraibili. Il requisito fondamentale è che tali somme siano previste da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (di solito una Sentenza) ed è sicuramente consigliabile che vengano pagate tramite mezzi “tracciabili” e cioè bonifico o assegno bancario.
Qualora le somme vengano pagate in contanti, è necessario farsi firmare dall’altro coniuge una ricevuta datata e ciò evidentemente non solo per una cautela ai fini fiscali. Completamente diverso invece il trattamento fiscale delle somme ricevute dal coniuge per il proprio mantenimento: vanno dichiarate dal coniuge che le ha percepite come “redditi assimilati al lavoro dipendente” (quadro C del Modello 730 o del Modello UNICO) e sono assoggettate a IRPEF e alle addizionali regionali e comunali insieme a tutti gli altri redditi posseduti; viene comunque riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi una detrazione e cioè una riduzione delle imposte da pagare. Il coniuge che ha invece pagato tali somme, potrà indicarle tra gli oneri deducili dal reddito complessivo, al rigo E22 del Modello 730 o al rigo RP 22 del Modello UNICO, senza alcun limite massimo.
E’ importante precisare che attualmente non sono invece deducibili le somme corrisposte forfettariamente al coniuge in sede di separazione o divorzio in unica soluzione (quindi non periodiche); tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Cassazione con Sentenza n. 9336 del 2015. Conseguentemente, il coniuge che riceve tali somme non dovrà dichiararle ai fini fiscali.
Se la Sentenza infine non distingue la quota per l’assegno periodico destinato al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.
Stefano Masiero e Riccardo Roveroni – Studio Ragionieri Commercialisti Via delle Industrie, 18/a – 30038 Spinea (VE) – Tel. 0415440706 -0415440019 – Mail: info@roveroni.it – info@studiomasiero.it