Facciamo un po’ di chiarezza circa la questione di cui si è fatto un gran parlare l’anno scorso, ovvero la notizia che ben 767 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate (e, in minor misura, di altre amministrazioni) erano Dirigenti detti – con un certo eccesso – “falsi”. La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 37 del 2015 aveva dichiarato illegittima la nomina di alcuni Dirigenti, chiamati ad esercitare le funzioni dirigenziali in modo ripetuto senza concorso, con la conseguenza che questi funzionari sono stati dichiarati decaduti. Il quesito giuridico era dunque quello della sorte degli atti (nel caso che qui interessa: gli atti di accertamento) sottoscritti da detti Dirigenti.
Ebbene, con una serie di sentenze del novembre 2015 (le nr. 22800; 22803; 22810 9.11.2015), la Corte di Cassazione ha precisato che la carenza di qualifica dirigenziale nel soggetto sottoscrittore degli atti di accertamento fiscali non è in sé causa di nullità. L’atto può essere validamente sottoscritto se la firma proviene da soggetto di carriera direttiva (ma non necessariamente dirigenziale) che sia il Capo dell’ufficio o che sia validamente da costui delegato.
La conseguenza è che gli atti sottoscritti dagli indicati Dirigenti decaduti sono validi se non sussistono altri tipi di carenze; con le sentenze successive, la Corte ha poi contribuito ad identificare i requisiti per aversi delega valida, che deve essere nominativa, motivata e con termine.
Soprattutto preme rilevare che era opinione molto semplicistica quella, veicolata anche sul web, secondo cui che le cartelle esattoriali fossero anch’esse nulle. Le cartelle infatti sono notificate da Equitalia e si fondano sugli atti di accertamento, emessi invece dall’Agenzia delle Entrate. La cartella in sé non deve essere sottoscritta autograficamente nè deve essere sottoscritta dal Funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ma solo indicare il responsabile del procedimento. Il fatto che sia invalidamente sottoscritto e quindi nullo l’atto di accertamento su cui la cartella si fonda non comporta affatto che la cartella decada automaticamente, magari dopo molti anni: è sempre necessario che venga impugnato l’atto su cui la cartella si fonda.
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