giovedì, 28 Marzo 2024
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Legge Cirinnà: le convivenze di fatto

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unioni civiliIl 5 giugno 2016 è entrata in vigore la c.d. Legge Cirinnà, che tanti scontri e scalpore ha destato nell’opinione pubblica, ancor oggi oggetto di aspri dibattiti politici, giuridici e culturali e di prese di posizione concretanti l’obiezione di coscienza da parte di chi è preposto a darvi applicazione.

Ciò in quanto la normativa disciplina per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano le unioni civili tra due persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto di coppie sia eterosessuali che omosessuali. Principale novità è il contestato riconoscimento delle unioni civili tra due persone dello stesso sesso, definite “formazioni sociali specifiche”, caratterizzate da diritti (tra cui il diritto alla pensione di reversibilità, al tfr, all’eredità, alla scelta del cognome, ecc.) e doveri (tra cui l’obbligo di coabitazione e di mutua assistenza morale e materiale, di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa ed alle proprie sostanze, ecc.) simili a quelli matrimoniali. La registrazione dell’unione non prevede pubblicazioni o formule sacramentali, bastando una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed a due testimoni. Viceversa lo scioglimento del vincolo prevede l’adozione della normativa divorzile.

La legge Cirinnà disciplina anche le convivenze di fatto, in essere tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, laddove trattisi di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, coabitanti e dimoranti abitualmente nello stesso comune. A tali coppie eterosessuali o omosessuali sono estese numerose tutele previste in seno al matrimonio, quali il diritto al risarcimento danno da fatto illecito, i diritti inerenti la casa abitativa, il diritto di visita in ambito sanitario, i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, ecc. La vita comune potrà essere regolamentata da apposito “contratto di convivenza”, inerente ai soli rapporti economici e patrimoniali della coppia, escluso ogni riferimento a vincoli personali o sessuali.

Detto contratto verrà sottoscritto, sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata, da un notaio o da un avvocato, i quali dovranno intervenire anche in caso di modifica o risoluzione dello stesso. La risoluzione del contratto di convivenza potrà avvenire per decesso di un convivente, per recesso unilaterale o su accordo delle parti oppure in ipotesi di matrimonio o unione civile di uno o di entrambi i soggetti.

 

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