venerdì, 29 Marzo 2024
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Obblighi di assistenza, reato per il genitore inadempiente

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mantenimento-figli-assegnoIn ragione dell’attualità e della (purtroppo) sempre più frequente ricorrenza della fattispecie si vuole qui segnalare la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.12283/16) che ha confermato la condanna di un genitore per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria figlia.

A tale riguardo si evidenzia come la norma di cui all’art.570 cp preveda il reato in capo a “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla mo- rale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge…Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa…”.

Nel caso di specie è stata confermata la condanna ex art.570 c.p. a carico di un padre che si era sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua potestà di genitore facendo mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne e non corrispondendo le 400 Euro mensili e il 50% delle spese scolastiche mediche e ricreative impostegli dal Tribunale. Il ricorrente padre intendeva far valere il proprio (presunto) stato di indigenza al fine di sottrarsi agli obblighi ma la Cassazione ha rilevato che lo stesso pa- dre era uomo giovane e sano e non inabile al lavoro.

Ciò in quanto la condotta sanzionata dall’art. 570 cod. pen., comma 2, presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza. Lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza, in quanto per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti avendo l’imputato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempie- re alla obbligazione tanto più ove trattasi di genitore giovane ed abile al lavoro.

 

Avv. Nicola Carpenedo-Studio Legale Rossetti – via del Boschetto 5 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041-5542084 – Fax 041-492898 – avv.carpenedo@libero.it

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