E’ nozione ormai acquisita che vi sia divieto dell’uso del contante oltre ad una certa soglia: originariamente stabilita nel 2008 in € 12.500 è progressivamente scesa prima ad € 5.000 e poi, dal 2011, ad € 1.000. Con l’emanazione della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il limite dei 1.000 euro è stato sostituito dalla nuova soglia di € 3.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
La riforma intende incentivare i consumi eliminando remore almeno sotto un profilo psicologico; peraltro, alcuni studi hanno iniziato a negare un rapporto diretto fra divieto dell’uso del contante ed efficace lotta all’evasione. La normativa ora in vigore è articolata nel seguente modo: pagamenti liberi fino ad € 2.999; abrogazione del divieto che colpiva precedentemente il pagamento dei canoni di locazione per contanti in qualsiasi misura, vigendo ora la sola regola generale.
Rimane il divieto di emettere assegni non trasferibili per importo superiore ad € 1.000: pertanto gli assegni bancari, circolari e postali d’importo pari o superiori ad € 1.000 devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Nessun limite si applica in sé invece nel prelevare o versare denari in banca: il divieto di effettuare transazioni per contanti sopra alla soglia riguarda infatti i “trasferimenti” di denaro da un soggetto ad un altro, mentre il denaro versato o prelevato dal conto corrente rimane di proprietà del titolare.
Ma non è tutto qui. Il punto è che gli istituti di credito, come ogni intermediario finanziario ed una serie di professionisti fra cui ad es. i notai, hanno precisi obblighi di monitoraggio della clientela (c.d. adeguata verifica) volta a rilevare ogni operazione che possa – per caratteristiche intrinseche – risultare sospetta quale violazione delle norme afferenti l’antiriclaggio. Con questo non si intende solo la repressione di reati come terrorismo ma un controllo anche su possibili reati fiscali. La libertà di movimentare il contante sui conti non comporta dunque violazione di divieti né sanzioni ma fa sì che quell’operazione possa essere analizzata.
L’adeguata verifica della clientela consiste infatti nell’identificazione, oltre che del soggetto che effettua l’operazione, anche del titolare effettivo, dello scopo e natura del rapporto o operazione richiesta e del profilo economico-finanziario del cliente, rispetto al quale l’operazione potrebbe apparire sproporzionata. Ad esempio in presenza di operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (€ 500 e € 200) per importi unitari superiori a € 2.500 il cliente è tenuto a fornire informazioni alla Banca che permettano di verificare le ragioni alla base di tale operatività.
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