martedì, 19 Marzo 2024
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La Guardia di Finanza in verifica presso la mia azienda: che fare?

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stefania martin avvocatoLo Statuto del Contribuente (legge 212/2000) regola le modalità di accesso e di verifica cui la Guardia di Finanza deve attenersi nel porre in essere i controlli. La Guardia di Finanza è tenuta ad esibire l’ordine di servizio per eseguire l’accesso e, solo in caso di accesso in locali che siano adibiti a luoghi di privata dimora, dovrà essere munita anche di autorizzazione del Procuratore della Repubblica. A differenza di quel che si tende a credere, non è necessaria invece una specifica autorizzazione per l’apprensione del contenuto dei files informatici presenti nei computer della ditta; mentre è necessario l’assenso del titolare per l’apertura di plichi, borse, armadi chiusi; in mancanza del consenso del titolare, i militari operanti acquisiranno (anche con una semplice telefonata) l’autorizzazione della Procura all’apertura.
Spesso la domanda che i Clienti fanno è se è il caso di farsi assistere dal legale o dal consulente sin dalle prime fasi della verifica, o se – in questo modo – si rischia di sembrare colpevoli o poco collaborativi.
A parte l’ovvia considerazione che la difesa tecnica è un diritto previsto dalla norma (il reparto operante invita sempre il verificato a farsi assistere da un consulente), si deve tener presente che la fase di raccolta degli elementi di prova è momento assai delicato che merita piena consapevolezza dei propri diritti ed anche dei propri obblighi di collaborazione. Il contribuente può essere chiamato a fornire informazioni oralmente e deve sapere che se offre dati men che precisi in seguito potranno essere usati contro il suo interesse, senza poter correggere le proprie affermazioni (secondo la giurisprudenza le dichiarazioni del contribuente hanno valore confessorio: ad esempio se dichiara una percentuale di ricarico o di sconto praticato). Per altro verso ha anche dei precisi oneri di collaborazione: eventuali documenti che siano stati specificamente richiesti durante la verifica ma che non siano stati esibiti non potranno più essere poi utilizzati, a favore del contribuente, neppure nella fase giudiziale di contestazione della pretesa ai sensi dell’art. 52 comma V dpr 633/1972. Ciò comporta necessaria attenzione a prestare la massima collaborazione alle richieste ma anche sin da subito alla corretta esposizione degli elementi a proprio favore ed alle modalità di verbalizzazione delle operazioni compiute.

Avv. Stefania Martin

Tel. 049 777073

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