giovedì, 25 Aprile 2024
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Separazione e divorzio: quando non spetta più l’assegno di mantenimento

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avvocato giolo lauraI tempi sono mutati, e con essi anche la condizione economica e sociale della donna, che sempre più rivendica il proprio diritto alla parità dei sessi ed all’autodeterminazione, e pertanto a poter svolgere un lavoro per essere economicamente autosufficiente ed autonoma.
Siffatta situazione è stata recepita dai giudici di merito e dalla stessa Suprema Corte, i quali stanno sempre più sancendo che il matrimonio non è un’assicurazione sulla vita. Pertanto l’assegno di mantenimento alla moglie in sede di separazione o di divorzio non spetta più a colei che è ancora giovane o abile (fisicamente e mentalmente) al lavoro o che può procurarsi i mezzi economici per il proprio sostentamento.
Ciò anche in ipotesi che la stessa abbia sempre svolto solo mansioni casalinghe. Assistiamo, infatti, ad un graduale tramonto del tradizionale concetto di mantenimento, talché la donna non viene più considerata “a priori” come soggetto debole per antonomasia, ma viene spronata ad attivarsi per poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per esempio, la sentenza n°11347/15 del Tribunale di Roma, antesignana di tale cambiamento di rotta della giurisprudenza, sancisce che l’assegno di mantenimento può essere negato a colei cui venga assegnata in godimento la ex casa familiare, mentre il marito debba farsi carico di pagare sia il canone locativo di un alloggio, che le rate del mutuo acceso sulla casa coniugale.
La Corte di Cassazione, con numerose sentenze, ha confermato detto nuovo orientamento giurisprudenziale.  Tra esse spicca la sentenza n° 11870 del 9.06.15, la quale ha affermato che in sede divorzile si debba tener conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

 

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