martedì, 16 Aprile 2024
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Il condono sulle cartelle esattoriali: ipotesi e verità

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cartella-esattoriale1Una premessa chiara: non esiste al momento alcuna legge che permetta uno sconto sul pagamento delle cartelle esattoriali. Si tratta di un progetto di decreto legge governativo i cui termini non sono ancora definiti. Così come avvenuto in altre occasioni, probabilmente la norma comporterà la possibilità di ottenere uno “sconto” sull’importo di cartelle esattoriali a fronte del saldo del residuo, con riferimento ai tributi contestati dall’Agenzia delle Entrate ed anche ai contributi previdenziali INPS e assistenziali INAIL affidati per la riscossione o inseriti in ruoli ordinari o straordinari entro il 31 dicembre 2015, e – così pare – con esclusione delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada. L’abbattimento dovrebbe riguardare le sanzioni e gli interessi mora: se così fosse, della cartella rimarrebbe il carico originario esistente al momento della notifica e limitato all’imposta con gli interessi sull’imposta stessa già inclusi nella cartella stessa; si presume venga applicata anche una quota corrispondente al compenso di Equitalia, ovvero il c.d. aggio, ma in misura ridotta rispetto all’attuale importo (dal 1°.1.2016 il compenso di Equitalia è pari al 6% se la cartella viene pagata dopo il 60mo giorno dalla notifica). Quindi, ciò che cadrà sarà la sanzione (nei casi di accertamento fiscale proveniente da Agenzia per solito l’irrogazione della sanzione comporta il raddoppio del carico; nel caso di omessi versamenti di imposta dichiarata si tratta di un aggravio del 30%) ed altresì l’aggravio corrispondente agli interessi di mora, che corrono sul carico della cartella dopo la notifica della stessa, a cagione del ritardo nel pagamento. Il vantaggio potrebbe aggirarsi, a seconda dell’antichità della cartella, sul 50% ma i conteggi dovranno essere fatti caso per caso e potrebbero essere ben più limitati, perché, appunto, ciò dipende dalla composizione della cartella. Di interesse è sapere che tale “rottamazione” sarà prevista anche per le cartelle oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta; ma ovviamente sarà riferibile solo alla quota parte non ancora saldata. Potrebbero essere “puniti” con l’esclusione o costretti a riallinearsi con le rate mancanti coloro che appositamente omettessero le rate in corso in attesa della rottamazione. Ancora più interessante conoscere è la tempistica per il saldo: nelle precedenti edizioni della rottamazione fu concesso un termine breve, di talchè il beneficio fu conseguito solo da chi ebbe la possibilità di versare, in unica soluzione, tutto il carico residuo; si parla di qualche dilazione (24 mesi).

 

Avv. Stefania Martin – Tel: 049 777073

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