giovedì, 28 Marzo 2024
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Cavarzere, la sentenza della Corte dei conti. Bergantin: “Non aderente ai fatti”

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fabrizio-bergantinAbbiamo preso atto della sentenza della sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti e abbiamo già dato mandato al nostro legale di impugnarla avanti la sezione giurisdizionale centrale di appello, stante che le motivazioni su cui poggia la decisione ci sembrano non aderenti alla realtà dei fatti.
Siamo profondamente rammaricati della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che pensiamo di aver agito per evitare spese ben superiori per l’IPAB “Andrea Danielato” e per risolvere una situazione che abbiamo ereditato da passati consigli di amministrazione.
La sentenza prevede il pagamento di complessivi 30.000 euro per danno erariale che, secondo le conclusioni del collegio giudicante, deriva dalla circostanza che negli anni 2012, 2013 e 2014 al segretario direttore è stato riconosciuto il trattamento retributivo della dirigenza, pur non disponendo della qualifica di “dirigente”.
A mio parere, IPAB “Andrea Danielato” aveva l’obbligo di prevedere in dotazione organica una figura dirigenziale cui attribuire l’incarico, da assumere con contratto di lavoro subordinato; in secondo luogo il dipendente ha svolto funzioni dirigenziali anche negli 2012-2013- 2014 e pertanto aveva diritto alla retribuzione.
Peraltro mi risulta che nell’ambito della Legge di Stabilità approvata lo scorso 22 dicembre, la Regione Veneto abbia chiarito che “per le IPAB classificate in classe 1B l’incarico di segretario−direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico” (articolo 42, comma 17, lettera b). Che IPAB “Andrea Danielato” sia un ente di classe 1/B lo ha stabilito l’unica istituzione allo scopo competente: Regione Veneto.
Che le IPAB di classe 1/B dovessero avere alle proprie dipendenze un dirigente per affidargli l’incarico di segretario direttore lo ha ribadito la Regione Veneto.
Che il dipendente nel periodo 2012-2014 abbia svolto mansioni dirigenziali lo ha riconosciuto anche il collegio giudicante della Corte dei Conti. IPAB “Andrea Danielato” aveva quindi adottato atti di programmazione coerenti con le proprie caratteristiche dimensionali e organizzative e nel rispetto delle normative.
Il Cda e il segretario direttore sono chiamati a “risarcire” Ipab per non aver sostanzialmente rinnovato un contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali per tre anni, in attesa di completare l’unico percorso corretto per avere alle dipendenze un dirigente: il concorso pubblico, poi espletato. Diversamente si sarebbe potuto assumere un ulteriore dipendente, pagando ancora contestualmente il dipendente già assunto per fare il Segretario Direttore e innescando con quest’ultimo un contenzioso. L’esborso di tale operazione sarebbe stato ben superiore a 30.000.

 

Fabrizio Bergantin