Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020, nei commi dal 66 al 75 la Legge di Bilancio 2021 innanzi tutto conferma quanto tutti auspicavano e cioè la proroga del Superbonus 110%, ma approva anche molte novità.
La scadenza per beneficiare della maxi detrazione per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 viene portata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, è possibile arrivare fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini se entro il 30 giugno dello stesso anno risulta effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Si allunga di conseguenza anche la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Proroga temporale anche per gli istituti autonomi case popolari (IACP) che possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022. Si arriva fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 risulta effettuato il 60% degli interventi.
Negli emendamenti approvati si definiscono anche alcuni importanti chiarimenti, non previsti dal Decreto Rilancio, che sancì l’entrata in vigore del Superbonus 110%, quali ad esempio:
• si chiariscono le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio che hanno per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa ma anche i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni;
• l’unità immobiliare può essere definita funzionalmente indipendente, qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Vengono inclusi inoltre nella possibilità di accedere all’agevolazione:
• gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone con più di 65 anni (già ribattezzato Bonus Ascensori)
• anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a patto che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
• gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Viene modificato anche un altro importante “cavallo di battaglia” del Superbonus 110%. La Legge di Bilancio 2021 contiene infatti anche alcune novità per l’installazione delle colonnine di ricarica nei condomini. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
• 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
E’ stata anche introdotta nella Legge di Bilancio 2021 l’estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza per beneficiare dell’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse agli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da terremoti.
DETRAZIONE, CESSIONE E SCONTO IN FATTURA. Ricordiamo i sistemi di pagamento legati al Superbonus 110%
Una delle peculiarità del Superbonus 110%, inserito nel “Decreto Rilancio” e ovviamente confermati e prorogati dalla Legge di Bilancio 2021, è la possibilità di effettuare i lavori avendo varie opzioni per i pagamenti. Le agevolazioni possono essere sfruttate infatti in tre modi: detraendo l’importo pari alla somma dei lavori realizzati, più il 10% in 5 anni; cedendo il credito da parte del committente direttamente alla banca in cambio della cifra necessaria per pagare le opere; oppure chiedendo lo sconto in fattura all’impresa incaricata dei lavori, fino all’ammontare massimo della spesa, cedendole i crediti fiscali