martedì, 16 Aprile 2024
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Covid. Positività, contatti stretti e quarantena: come funziona?

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Covid, nuove regole per isolamento e quarantena per i contatti stretti: ecco cosa prevede il nuovo decreto

Tampone Covid

Dallo scorso 31 dicembre 2021 è entrato in vigore un nuovo decreto legge, che predispone nuove norme sull’isolamento per i positivi e sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid.

Covid, quarantena per contatti stretti: ecco cosa prevede il nuovo decreto

Il nuovo decreto prevede una differenziazione delle modalità di isolamento per quanto riguarda i contatti stretti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, per i vaccinati da più di 120 giorni e per i non vaccinati, vaccinati da meno di 14 giorni e con ciclo vaccinale primario non completo. Ecco come si svolgerà la quarantena per queste tre differenti categorie.

Contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e booster o siano guariti da meno di 120 giorni

Il nuovo decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal Covid da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica tuttavia una auto-sorveglianza, che prevede l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto) e un auto-monitoraggio della temperatura e di eventuali sintomi sospetti. In Veneto, in caso di comparsa di sintomi, è necessario contattare il medico curante per effettuare un test antigenico rapido o molecolare che andrà fatto negli appositi centri tampone e NON in farmacia.

Contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni

Per quanto riguarda invece i contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno, anche in farmacia o dal medico curante. In caso di sintomi, invece, sarà necessario contattare il medico curante per effettuare un test antigenico presso i punti tampone.

Contatti stretti non vaccinati, vaccinati da meno di 14 giorni o con ciclo vaccinale primario non completato

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. In caso di sintomi, invece, sarà necessario contattare il medico curante per effettuare un test antigenico presso i punti tampone.

Covid, positivi e isolamento: ecco cosa prevede il nuovo decreto

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Il test NON dovrà essere eseguito in farmacia.

Per quanto riguarda invece i contagiati non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, la durata dell’isolamento rimarrà fissata a 10 giorni, con obbligo di tampone rapido o molecolare con risultato negativo al termine del periodo di isolamento, da NON eseguire in farmacia.

Dopo quattro mesi dalla guarigione, è consigliato aderire appena possibile alla campagna vaccinale.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

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