giovedì, 28 Marzo 2024
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La procedura di indennizzo diretto

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Che cos’è il risarcimento diretto, quando si applica, quali sono i termini e documentazione necessaria

L’indennizzo diretto (risarcimento diretto) è una procedura liquidativa, introdotta dal DPR 254/2006, che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anziché a quella della controparte. In pratica, in caso di incidente stradale, a risarcirti non è più l’assicurazione dell’automobilista responsabile, ma la tua.

Come chiedere il risarcimento con l’indennizzo diretto

Per capire come funziona l’indennizzo diretto sarà meglio tracciare quello che è il possibile iter di un procedimento per la richiesta di risarcimento da incidente stradale.

Se c’è l’accordo e viene compilato il Cid:

Nel momento in cui due automobilisti si scontrano, se le loro condizioni fisiche glielo consentono si mettono verosimilmente a discutere sulle relative responsabilità. Se si trova un punto d’accordo e uno dei due – o entrambi – ammette la propria responsabilità si redige il Cid ossia il modulo di constatazione amichevole. La compilazione del Cid non rende sicuro il risarcimento, ma sicuramente più celere. Dalla sua presentazione, l’assicurazione ha 60 giorni di tempo per presentare una proposta di risarcimento per i danni subiti alle auto e 90 giorni per i danni subiti alle persone. Il danneggiato che è dalla parte della ragione porterà il Cid alla propria assicurazione per la richiesta di risarcimento. Da questo momento partiranno le verifiche della compagnia. Anche il responsabile – secondo i termini e i modi previsti dalla sua polizza – sarà tenuto a comunicare alla propria assicurazione l’incidente affinché questa sia resa edotta dell’evento.

Se c’è l’accordo e non viene compilato il Cid:

Come abbiamo detto, i conducenti potrebbero non essere in possesso del Cid. In tal caso, se c’è comunque accordo sulle responsabilità, il danneggiato che ritiene di essere dalla parte della ragione invia una raccomandata o una Pec alla propria compagnia assicurativa con cui richiede il risarcimento del danno. Da questo momento partiranno le verifiche della compagnia. Anche il responsabile – secondo i termini e i modi previsti dalla sua polizza – sarà tenuto a comunicare alla propria assicurazione l’incidente stradale.

Se non c’è l’accordo tra i conducenti:

Molto ricorrente è l’ipotesi in cui entrambi i conducenti ritengono di non avere la responsabilità dell’incidente stradale o, magari, a fronte della responsabilità di uno dei due, quest’ultimo sostiene che anche l’altro abbia la sua dose di colpa. In questo caso, entrambi gli automobilisti denunceranno alla propria compagnia l’incidente o per chiedere di essere risarciti o per diffidare dal riconoscere risarcimenti all’altro conducente. A questo punto ciascuna assicurazione avvierà le proprie indagini per ricostruire le ragioni del sinistro stradale.

Il verbale della polizia:

Se sono intervenute le autorità sul luogo del sinistro, l’assicurazione recupera il verbale da queste redatto. È molto difficile per il cittadino, senza l’intervento di uno studio specializzato in Infortunistica Stradale , averne copia senza dimostrare che serve per la difesa dei propri diritti in tribunale. Dal verbale, l’assicurazione trae elementi utili per ricostruire le responsabilità anche sulla base dei propri periti. Nel verbale vengono inoltre evidenziate eventuali condotte illecite dei conducenti che di solito danno luogo a contravvenzioni stradali. Anche così si può risalire nel comprendere chi ha ragione e chi torto.

I periti

L’assicurazione affida la verifica dei mezzi incidentati a dei propri periti. Alcuni sono specializzati nella ricostruzione dei sinistri e, dai punti di contatto e dall’entità dei danni, sono in grado di comprendere le responsabilità. Altri invece servono per quantificare l’entità dei danni subiti dai mezzi e intervengono solo in un momento successivo, quando cioè è certa la colpa. Ci sono poi i periti medico-legali che quantificano i danni fisici subiti dai conducenti o dai trasportati.

Proprio i passeggeri hanno diritto ad essere sempre risarciti, a prescindere dal fatto che si trovassero sull’auto del conducente responsabile o meno.

L’offerta di risarcimento:

Infine l’assicurazione presenta una proposta di risarcimento (a volte lo fa inviando una lettera con l’importo da accettare, a volte direttamente con un assegno).

L’assicurato può decidere di accettarlo, rifiutarlo o accettarlo con riserva di agire in giudizio per l’eventuale differenza a cui ritiene di aver diritto.

Indennizzo Diretto, cos’è?

Per comprendere meglio l’indennizzo diretto forse sarebbe meglio proiettarsi un attimo su cosa succedeva quando ancora non esisteva.

Il danneggiato che riteneva di avere ragione nell’incidente si rivolgeva all’assicurazione della controparte responsabile per chiedere il risarcimento. Quest’ultima ovviamente era tutt’altro che collaborativa e finiva per fare apertamente sia il gioco del proprio cliente (tentando di difenderne le ragioni e non aumentargli il premio), sia quello proprio (per non pagare o pagare il più tardi possibile).

Insomma, il danneggiato doveva sempre ricorrere al giudice pur di aver quello che gli spettava. Oggi invece si è previsto che:

l’assicurazione tenuta a risarcire il danneggiato sia, in prima battuta, quella con cui questi ha contratto la polizza che per ovvie ragioni sarà portata a dargli un servizio di cortesia, celere ed efficiente.

Quando ciò non succede, l’assicurato può sempre farle causa e chiedere il risarcimento tramite il giudice. Una volta poi che l’assicurazione ha risarcito il proprio cliente si rivale su quella del responsabile.

Indennizzo diretto: come funziona?

L’indennizzo diretto trova applicazione nel caso di incidenti in cui siano coinvolti solo due veicoli assicurati ed identificati, e da cui siano derivati danni ai veicoli, danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente o danni ai conducenti per lesioni di lieve entità.

Quindi l’indennizzo diretto è escluso nei seguenti casi:

  1. incidenti con più di due auto incidenti con auto prive di assicurazione o con assicurazione scaduta (in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);

  2. incidenti con auto fantasma, ossia scappate subito dopo l’urto (anche in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);

  3. danni con lesioni ai conducenti superiori al 9% di punti di invalidità.

Indennizzo diretto, quando si applica:

Possiamo qui di seguito riassumere i casi in cui si applica l’indennizzo diretto:

  • Ambito di applicazione:

  1. Collisione avvenuta nel territorio dello Stato tra due veicoli a motore Veicoli identificati ed obbligatoriamente assicurati per la r.c.a. (inclusi i ciclomotori se muniti di targa) ,

  2. Assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

  • Danni/lesioni:

  1. Danni al veicolo (senza limiti),

  2. Danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente (senza limiti),

  3. Lesioni arrecate al conducente di lieve entità (entro il 9%),

  4. In caso di danni subiti dai passeggeri, questi dovranno sempre rivolgersi all’assicurazione dell’auto in cui erano trasportati.

Fonte: Infortunistica Consulting

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