Cerca

Test Miles 33

Scopri tutti gli eventi

EVENTI

Cronaca

Misura cautelare a Rovigo: divieto di dimora per cittadino marocchino accusato di lesioni aggravate

Misura cautelare per cittadino marocchino: il divieto di dimora a Rovigo nel rispetto del principio di proporzionalità e della presunzione di innocenza.

dottoressa Manuela Fasolato

Foto di repertorio

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, dottoressa Manuela Fasolato, in virtù della rilevanza pubblica della notizia ed il suo impatto sulla comunità locale, ha comunicato alcuni dettagli riguardanti una recente misura cautelare adottata nei confronti di un cittadino marocchino arrestato il 12 febbraio 2025 a Rovigo.

Con riguardo alla questione, la Procura di Rovigo ha richiesto e ottenuto l'applicazione del divieto di dimora nell'intera provincia di Rovigo per A.K., 29 anni, accusato di lesioni personali aggravate mediante l'uso di un'arma, nello specifico un taglierino cutter. L'arresto, convalidato in flagranza dai Carabinieri di Rovigo, è stato effettuato seguendo il rito direttissimo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il comportamento violento di A.K. avrebbe causato lesioni superficiali al fianco destro posteriore, diagnosticate con un referto ospedaliero che prevede una prognosi di soli 8 giorni. Nonostante la presenza di precedenti di polizia, A.K. risulta incensurato, poiché non vi sono sentenze di condanna definitive nel suo casellario giudiziario.

La decisione di applicare il divieto di dimora piuttosto che la custodia cautelare in carcere è stata presa anche in ossequio all'attuale codice di procedura penale che, all'articolo 275, comma 2 bis, stabilisce che "non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni" e che "non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

In caso di condanna, tenuto conto della natura esigua delle lesioni inflitte e della posizione di incensurato dell’imputato, la pena non supererebbe il limite di tre anni previsto dalla legge, considerando anche le attenuanti generiche previste dal codice penale. La misura cautelare richiesta dalla Procura, dunque, risponde ai criteri di proporzionalità stabiliti dall'articolo 275 c.p.p., secondo cui "ogni misura deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata".

Si ricorda che, nei confronti di A.K., vige la presunzione di innocenza, e la responsabilità penale può essere confermata solo attraverso una sentenza passata in giudicato.

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edizione