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Novità per la legge 104
18.09.2025 - 08:30
Foto di repertorio
A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore una serie di modifiche sostanziali alla Legge 104/92, destinate a rafforzare i diritti dei lavoratori affetti da gravi patologie, croniche o invalidanti, e di coloro che assistono familiari in condizioni di salute delicate. Le novità, annunciate ufficialmente nei giorni scorsi, puntano a garantire maggiore conciliazione tra lavoro e cura, tutelando la continuità occupazionale.
Tra le novità più attese c’è l’introduzione di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito. Queste si sommano a quelle già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Potranno essere utilizzate per visite specialistiche, esami diagnostici, terapie e cure mediche frequenti.
I beneficiari? Sia dipendenti pubblici che privati, purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
affetti da malattie croniche o rare con invalidità pari o superiore al 74%;
genitori di minori con le stesse condizioni sanitarie.
Le ore saranno concesse su prescrizione medica, rilasciata da un medico curante o da uno specialista operante in strutture convenzionate.
Altra importante misura è la possibilità di richiedere un congedo straordinario fino a 24 mesi, continuativo o frazionato. Durante questo periodo il lavoratore non percepirà retribuzione, ma manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Una volta concluso il congedo, il lavoratore potrà usufruire prioritariamente dello smart working, ove disponibile, per favorire un rientro graduale e sostenibile.
Il congedo potrà essere richiesto anche dopo l’esaurimento del cosiddetto "periodo di comporto", ovvero il periodo massimo di assenza giustificata per malattia, che varia tra pubblico e privato: da 3 a 6 mesi nel settore privato (a seconda dei contratti collettivi) e fino a 18 mesi nel triennio per il pubblico impiego.
Per attivare il congedo sarà sufficiente presentare il certificato elettronico di malattia, emesso da medici di base o specialisti di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
Le modifiche introdotte toccano anche i lavoratori autonomi, i quali potranno sospendere la prestazione professionale fino a 300 giorni all’anno in caso di malattia, gravidanza o infortunio. Una misura che raddoppia la soglia attualmente prevista (150 giorni) e che potrà essere attivata tramite richiesta diretta.
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