Cerca

Test Miles 33

Scopri tutti gli eventi

EVENTI

Regolamento del gioco d'azzardo

Sala scommesse troppo vicina a luoghi sensibili, il Tar Veneto conferma lo stop alla licenza

Per i giudici non si tratta di un semplice passaggio di gestione ma di una nuova apertura: senza rispetto delle distanze minime previste dalla legge regionale del 2019 non è possibile ottenere l’autorizzazione

slot-machines

Slot Machine. Gioco d'azzardo

Linea dura della regione contro le sale slot: il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il via libera per una sala con apparecchi da gioco elettronici, confermando il diniego della licenza.

Al centro della vicenda c’è un locale acquistato nel 2025 e già attivo dal 2017, ma situato a meno di 400 metri da un luogo di culto e da una struttura sanitaria. Una distanza che non rispetta i limiti fissati dalla normativa regionale entrata in vigore nel 2019, pensata per tenere le sale da gioco lontane dai cosiddetti “luoghi sensibili”.

La società ricorrente sosteneva di poter ottenere l’autorizzazione come subentro, cioè come semplice prosecuzione di un’attività già esistente prima della legge. Tuttavia, secondo i giudici, non si tratta di un passaggio di gestione ma di una nuova attività a tutti gli effetti. Questo perché la precedente licenza era stata revocata nel luglio 2025, interrompendo la continuità dell’esercizio.

Proprio questa interruzione fa venire meno il requisito necessario per beneficiare delle deroghe previste per le attività già in funzione prima della normativa. In altre parole, senza una continuità, il locale deve rispettare tutte le regole attuali, comprese le distanze minime.

Il Tar ha inoltre chiarito che non basta acquistare un immobile dove in passato erano installati apparecchi da gioco per ottenere automaticamente una nuova autorizzazione. Un’interpretazione diversa, spiegano i giudici, permetterebbe di aggirare i divieti e svuoterebbe di significato le misure regionali contro il gioco eccessivo.

Respinta anche l’obiezione della società secondo cui la revoca della licenza non sarebbe definitiva perché impugnata. La decisione di primo grado resta infatti valida ed efficace finché non viene eventualmente modificata, e l’amministrazione è tenuta a tenerne conto.

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edizione